Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

Al capoverso 2 vengono apportate le modifiche seguenti.

 In analogia all’articolo 38 capoverso 1 lettera k nella nuova lettera e viene menzionato soltanto il numero d’identificazione (Universal Equine Life Number (UELN)). Oltre ai numeri d’identificazione dei genitori e dei nonni le organizzazioni di allevamento possono liberamente indicare anche i loro numeri di registrazione nel libro genealogico. La lettera c secondo l’OAlle vigente è stralciata perché è coperta dalla nuova lettera e. Sempre per quanto riguarda la nuova lettera e va altresì sottolineato che il numero d’identificazione della madre di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettera d n 2 dell’OAlle è già un’indicazione obbligatoria nel passaporto per

equide.

 Per tener conto della nuova terminologia relativa al nuovo sistema di promozione dell’allevamento, alla lettera i «esami funzionali» è sostituito con «registrazione delle caratteristiche zootecniche».

 Alla nuova lettera j viene fatta la stessa precisazione di cui all’articolo 38 capoverso 1 lettera m concernente le tare ereditarie.

In un nuovo capoverso 3, in analogia all’articolo 38 capoverso 2, viene data la possibilità alle organizzazioni di allevamento di pubblicare i risultati della registrazione e della valutazione delle caratteristiche zootecniche su un sito Internet accessibile al pubblico e di includere un riferimento al sito Internet nel certificato di ascendenza anziché registrare i risultati nel certificato di ascendenza.

Articolo 40 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno

del Paese di sperma e ovuli non fecondati di animali da allevamento

Il presente articolo riprende l’articolo 29 dell’OAlle vigente. I rimandi agli articoli sono aggiornati. Inoltre, nella rubrica e al capoverso 1 è stabilito che si tratta di certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese. Per rendere più coerenti le disposizioni relative ai certificati di ascendenza, è stato aggiunto un nuovo capoverso 2 in analogia all’articolo 41 capoverso 2. Come è attualmente il caso per gli embrioni, se in una cannuccia (straw) si trovano più ovuli, questo deve essere indicato nel certificato di ascendenza. Inoltre, analogamente alla modifica dell’articolo 41 capoverso 2, tutti gli ovuli di una cannuccia devono avere la stessa ascendenza.

Articolo 41 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno

del Paese di embrioni di animali da allevamento

Il presente articolo riprende l’articolo 30 dell’OAlle vigente. I rimandi agli articoli sono aggiornati. Inoltre, nella rubrica e al capoverso 1 è stabilito che si tratta di certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese.

Al capoverso 2 «provenire dalla stessa madre» è sostituito con «avere la stessa ascendenza».

Titolo prima dell’articolo 42

Il capitolo 8 dell’OAlle vigente diventa il capitolo 7.

L’articolo 31 dell’OAlle vigente è abrogato.

Il primo articolo del capitolo 8 dell’OAlle vigente è abrogato. In esso erano disciplinate le eccezioni all’obbligo del permesso generale d’importazione (PGI) e si applicava per le importazioni di animali da allevamento considerati masserizie in trasloco, corredi nuziali o oggetto ereditato. Queste importazioni sono disciplinate dal diritto sulle dogane, per cui non è necessaria una disposizione speciale nell’OAlle ed è per questo motivo che con la revisione totale dell’OAlle l’articolo 31 viene abrogato. Inoltre,

nell'ambito del programma di trasformazione DazIT dell’UDSC è prevista l'abolizione del PGI. Quindi con l’abrogazione anticipata dell’articolo con le eccezioni all’obbligo di PGI non sarebbe necessaria