Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
un’ulteriore modifica dell’OAlle per le nuove applicazioni informatiche e il nuovo diritto sulle dogane. Ciò non tange l’attuale implementazione da parte dell’UDSC.
Articolo 42 Attribuzione delle quote di contingente
Il presente articolo riprende l’articolo 32 dell’OAlle vigente. Al capoverso 1 «per animali della specie bovina» è sostituito con «animali della specie bovina, inclusi i bufali». Si tratta di adeguamenti formali.
Articolo 43 Importazione di sperma di toro
Il presente articolo riprende, così com’è, l’articolo 33 dell’OAlle vigente.
Articolo 44 Condizioni generali per l’importazione di animali da allevamento nel quadro dei contin-
genti doganali n. 2, 3 e 4
Nel presente articolo sono disciplinate le condizioni generali per l’importazione di animali da allevamento nel quadro dei contingenti doganali n. 2, 3 e 4. I contenuti riprendono quelli dell’articolo 34 capoverso 1 dell’OAlle vigente.
Per l’importazione in Svizzera di animali da allevamento deve esistere un’organizzazione di allevamento riconosciuta in Svizzera per la razza in questione. Ciò significa che gli animali da allevamento importati devono essere inclusi in un programma zootecnico nazionale. In tal caso, è autorizzata l'importazione nel quadro dei contingenti doganali succitati dei seguenti animali da allevamento:
1. animali da allevamento di razza pura con un certificato di ascendenza completo (lett. a),
2. animali da allevamento non di razza pura con un certificato di ascendenza incompleto o completo, importati ai fini della ricerca scientifica, della conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera (lett. b), o
3. animali da reddito senza certificato di ascendenza, importati ai fini della ricerca scientifica,
della conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» e della creazione di effettivi di razze finora detenute in Svizzera (lett. c).
La lettera a specifica che il certificato di ascendenza deve essere completo e che l’animale da allevamento in questione deve essere di razza pura. Il certificato di ascendenza deve inoltre adempiere le esigenze di cui all’articolo 38. La lettera b si applica agli animali da allevamento non di razza pura con un certificato di ascendenza ai sensi dell’articolo 38 (ascendenza completa o incompleta). La lettera c precisa le esigenze relative agli animali da allevamento senza certificato di ascendenza, pertanto indicati come animali da reddito, che vengono comunque importati a scopo zootecnico.
Alle lettere b e c «razze minacciate» è sostituito con «razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»» allo scopo di uniformare il testo con le altre parti inerenti alla conservazione delle razze svizzere.
Articolo 45 Discendenti accompagnati dalla madre
Gli articoli 34 capoversi 2-4 e 35 capoversi 2-4 dell’OAlle vigente sono stati accorpati nel presente articolo in modo che contenga tutte le disposizioni per l’importazione di discententi accompagnati dalla madre.
Il termine «animali giovani» è sostituito con «discendenti». Si tratta di un adeguamento formale.