Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

Il capitolo 7 dell’OAlle vigente diventa il capitolo 6.

Articolo 36 Esigenza del certificato di ascendenza

Il presente articolo riprende l’articolo 26 dell’OAlle vigente e rimane pressoché invariato. Nel titolo e nei capoversi vengono apportati alcuni adeguamenti formali. Al capoverso 2 «cambiamento di proprietario» viene sostituito con «immissione in commercio» cosicché l’animale femmine non debba essere accompagnato da un certificato di ascendenza né in caso di cambiamento di proprietario né in caso di cambiamento del detentore all’interno del Paese (Svizzera o Principato del Liechtenstein; cfr. art. 2 lett. k).

Articolo 37 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l’immissione in commercio in Stati

membri dell’UE o all’interno del Paese

Nella nuova OAlle si fa una netta distinzione tra certificato di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese e certificato di ascendenza per l’immissione in commercio in Stati membri dell’UE (art. 41) o da Stati membri dell’UE all’interno del Paese (art. 37).

Ai sensi dell’OAlle, per «immissione in commercio all’interno del Paese» s’intende soltanto l’immissione in commercio entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein e non dall’estero verso la Svizzera o verso il Principato del Liechtenstein.

Nella nuova OAlle i certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese, peraltro già disciplinati nell’OAlle vigente, sono trattati negli articoli 38-41. Le organizzazioni di allevamento continueranno quindi a rilasciare certificati per l'immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati o embrioni, che devono contenere almeno i dati elencati agli articoli 38-41, ma possono essere allestiti liberamente e corredati di dati aggiuntivi.

In analogia al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/7177 e al Regolamento delegato (UE)

2017/19408, il nuovo articolo 37 stabilisce che, per l'immissione in commercio di animali da allevamento e materiale genetico dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein (interno del Paese) verso gli Stati membri dell'UE e dagli Stati membri dell'UE all’interno del Paese, i certificati di ascendenza devono corrispondere ai modelli riportati nel Regolamento di esecuzione e nel Regolamento delegato precedentemente citati. A tal fine, nell’OAlle è stato inserito un rimando statico a questi due regolamenti (cpv 1). L’obiettivo è ridurre ulteriormente gli ostacoli al commercio.

Per gli animali da allevamento della specie equina il certificato di ascendenza è parte del passaporto per equide e quindi anche il certificato di ascendenza secondo il modello dell’UE (cpv. 2). Ciò corrisponde anche al Regolamento delegato (UE) 2017/1940. In futuro, pertanto, le organizzazioni di allevamento svizzere integreranno nel passaporto per equide due certificati di ascendenza: quello per l'immissione in commercio nell’UE e quello per l’immissione in commercio all’interno del Paese (cfr. commento art. 38). Anche se al momento del rilascio del passaporto non è ancora noto se l’equide sarà immesso in commercio nell’UE nel corso della sua vita, il certificato di ascendenza dovrà sempre essere rilasciato in conformità del modello dell’UE. In questo modo si garantisce che in caso di esportazione sia disponibile il certificato di ascendenza richiesto per l’UE. Va inoltre tenuto presente che i sigilli di un passaporto per equide rilasciato non possono essere aperti.

7 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali da riproduzione e i loro prodotti germinali, GU L 109 del 26.4.2017, pagg. 9-63; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/761, GU L 162 del 10.5.2021, pagg. 46-49.

8 Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e la forma dei certificati genealogici per gli equidi di razza pura rilasciati nell'ambito del documento unico di identificazione a vita per gli equidi, GU L 275 del 25.10.2017, pagg. 1-8.