Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

Articolo 38 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno

del Paese di animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina

Il presente articolo riprende l’articolo 27 dell’OAlle vigente. Nella rubrica e al capoverso 1 è stabilito che si tratta dei certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese.

Inoltre, al capoverso 1 vengono apportate le modifiche seguenti.

 Stralcio della lettera e secondo l’OAlle vigente. Il genere dell’identificazione è prescritto dall’articolo 10 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401).

 Alla nuova lettera e, in analogia all’articolo 2 lettera c dell’ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA; RS 916.404.1), «identificazione» è sostituito con «numero d’identificazione» (numero di marca auricolare).

 Alla nuova lettera k «numero di registrazione nel libro genealogico» è sostituito con «numeri d’identificazione». Oltre ai numeri d’identificazione dei genitori e dei nonni le organizzazioni di allevamento possono liberamente indicare anche i loro numeri di registrazione nel libro genealogico.

 Per tener conto della nuova terminologia relativa al nuovo sistema di promozione dell’allevamento, alla nuova lettera l «esami funzionali» è sostituito con «registrazione delle caratteristiche zootecniche» e «valori genetici e valutazioni genetiche» con «valutazioni delle caratteristiche zootecniche».

 Alla nuova lettera m viene precisato che anche eventuali tare ereditarie dell’animale vanno riportate nel certificato. Si tratta di un adeguamento formale. Infatti, già nell’OAlle vigente è prescritto che le organizzazioni di allevamento devono dare comunicazione agli allevatori degli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie. Nel commento alla modifica dell’OAlle inserita nel Pacchetto di ordinanze agricole 2021, in cui era stata aggiunta la comunicazione agli allevatori, si affermava già che ciò includeva, ad esempio, la dichiarazione sul certificato di ascendenza. L’interpretazione del termine «tare ereditarie» è almeno in parte di competenza delle organizzazioni di allevamento. Certamente include le tare ereditarie letali e quelle che comportano una significativa riduzione del benessere o della salute degli animali.

In un nuovo capoverso 2, armonizzato con la legislazione europea nel settore dell’allevamento, viene data la possibilità alle organizzazioni di allevamento di pubblicare i risultati della registrazione e della valutazione delle caratteristiche zootecniche su un sito Internet accessibile al pubblico e di includere un riferimento al sito Internet nel certificato di ascendenza anziché registrare i risultati nel certificato di ascendenza. In questo modo si garantisce che le informazioni siano aggiornate. Inoltre, per programmi zootecnici di ampia portata la pubblicazione dei risultati della registrazione e della valutazione delle caratteristiche zootecniche nel certificato d’ascendenza è molto dispendiosa.

Articolo 39 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno

del Paese di animali da allevamento della specie equina

Il presente articolo riprende l’articolo 28 dell’OAlle vigente. Nella rubrica e al capoverso 1 è stabilito che si tratta dei certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese. Analogamente al certificato di ascendenza per l’immissione in commercio in uno Stato membro dell’UE ai sensi dell’articolo 37, anche il certificato di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese è parte del passaporto per equide (cpv. 1). Entrambi i certificati rimangono nel passaporto per equide anche se l’animale in questione viene esportato in uno Stato membro dell’UE.