Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
Il presente articolo riprende l’articolo 38a dell’OAlle vigente.
Il capoverso 1 stabilisce la validità delle disposizioni. La disposizione transitoria al capoverso 2 secondo il diritto vigente è eliminata perché non più valida.
Per il passaggio dal sistema attuale degli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico e per gli esami funzionali al nuovo sistema degli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche viene concesso un periodo transitorio. Il primo periodo di riferimento del nuovo sistema inizia il 1° novembre 2026 (cpv. 3). Fino ad allora gli aiuti finanziari saranno concessi secondo il sistema vigente (cpv. 2). In questo modo le organizzazioni di allevamento disporranno di tempo a sufficienza, dopo che il Consiglio federale avrà varato la presente revisione totale, per adeguare i loro sistemi e banche dati nonché per implementare nuove valutazioni di caratteristiche zootecniche. In questo modo si evita anche di dover sancire complesse norme transitorie che si sarebbero rese necessarie se il primo periodo di riferimento fosse iniziato il 1° gennaio 2026 e la sua durata fosse stata limitata al 31 ottobre 2026. Il nuovo sistema di promozione può quindi iniziare regolarmente, con un periodo di riferimento non abbreviato.
Per i contributi per la tenuta del libro genealogico ai sensi del diritto vigente per i bovini, i suini, i camelidi del Nuovo Mondo e le api è necessario anticipare i giorni di riferimento ai fini del conteggio dei contributi secondo l’allegato 1 del diritto vigente. I giorni di riferimento per queste specie animali secondo il diritto vigente sono successivi alla fine della disposizione transitoria descritta. Se i giorni di riferimento non venissero anticipati, per il 2026 le organizzazioni di allevamento delle specie in questione non potrebbero più presentare domande per contributi per la tenuta del libro genealogico secondo il diritto vigente.
Le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento vengono adeguate (cfr. commento art. 3). Esse dovranno, in particolare, adeguare i loro regolamenti e richiedere il riconoscimento da parte dell’UFAG conformemente al nuovo diritto. Per questo deve essere concesso loro tempo sufficiente per procedere all’adeguamento dei regolamenti e per presentare la domanda di riconoscimento dopo il varo, da parte del Consiglio federale, della presente revisione totale. La base legale per il riconoscimento conformemente al nuovo diritto entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, di conseguenza è necessaria una regolamentazione transitoria per il riconoscimento secondo il nuovo diritto. Infine, anche dal punto di vista amministrativo per l’UFAG è opportuno che vi sia una regolamentazione transitoria. Attualmente esistono più di 30 organizzazioni di allevamento riconosciute in Svizzera e tutte dovranno presentare una nuova domanda di riconoscimento secondo il nuovo diritto se vorranno continuare a essere riconosciute. Il trattamento di questa trentina di domande comporterà un dispendio notevole; è dunque necessario anche scaglionare le domande in base alla specie. A tal fine l’UFAG contatterà le organizzazioni di allevamento.
Devono essere previste due regolamentazioni transitorie per i riconoscimenti secondo il nuovo diritto.
Tutte le organizzazioni di allevamento riconosciute che desiderano ricevere aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche secondo il nuovo diritto devono presentare all’UFAG una domanda di riconoscimento secondo il nuovo diritto entro la fine di giugno 2027 (cpv. 4). Se un’organizzazione di allevamento non rispetta il termine di fine giugno 2027, senza alcuna giustificazione, l'UFAG si riserva il diritto di revocarle il riconoscimento o di negarle il diritto agli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la valutazione e la registrazione delle caratteristiche zootecniche ai sensi del nuovo diritto. Il riconoscimento resta negato finché l’organizzazione di allevamento non avrà presentato la domanda di riconoscimento ai sensi del nuovo diritto.
Per tutte le organizzazioni di allevamento che rinunciano agli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche ai sensi del nuovo diritto, il riconoscimento esistente rimane valido fino alla scadenza della decisione di riconoscimento (cpv. 5). Se queste organizzazioni di allevamento desiderano essere nuovamente riconosciute dopo la scadenza della decisione, devono presentare all’UFAG una