Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo

9 Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA), RS 916.404.1

9.1 Situazione iniziale

Identitas AG ha ricevuto l’incarico dalla Confederazione di gestire la banca dati sul traffico di animali (BDTA). I costi di gestione della BDTA sono coperti dagli emolumenti pagati dai detentori di animali (incl. i macelli).

9.2 Sintesi delle principali modifiche

Integrazione del numero BDTA con il numero RIS dell’UST, pubblicazione delle coordinate delle aziende detentrici di animali, abolizione del termine di 10 giorni per la correzione dei dati online, nuovo emolumento se il rilascio del passaporto per equide non viene notificato alla BDTA entro i termini.

9.3 Commento ai singoli articoli

Sostituzione a medio termine del numero BDTA con il numero RIS

Il sistema informatico della BDTA è in fase di rinnovamento. Si è quindi colta questa occasione per analizzare criticamente funzioni e processi e per adattarli laddove necessario. Con il «Concetto Dati Master» (CDM) si delinea lo stato ideale. Secondo questo concetto, per le unità locali il numero RIS1, in combinazione con le sue caratteristiche (NOGA, regolamento NKP, OTerm) e l'identificatore federale dell’edificio (EGID), consentirà un'identificazione univoca lungo l'intera catena alimentare. Il numero RIS viene assegnato dall'Ufficio federale di statistica conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS; RS 431.903).

In linea con il Concetto Dati Master, a partire dalla release di metà 2026 nella BDTA le aziende detentrici di animali saranno identificate in modo univoco con il loro numero RIS. Perlomeno durante una fase transitoria, sarà ancora possibile utilizzare e consultare il numero BDTA nel sistema d’informazione della BDTA. Per le varie notifiche (cfr. all. 1), il numero RIS dell'azienda detentrice di animali che effettua la notifica verrà ripreso automaticamente dal sistema. Nella trasmissione di una notifica di entrata o di macellazione, durante una fase transitoria sarà possibile indicare l’azienda detentrice di animali di provenienza sia con il numero RIS sia con il numero BDTA. Al momento non è dato sapere quanto durerà la fase transitoria; dipende essenzialmente dalla flessibilità dei sistemi informatici correlati.

Pertanto, nell’OIBDTA «numero BDTA» va sostituito con «numero BDTA o numero RIS».

Articolo 3

L'articolo 56 è abrogato (cfr. sotto). Tuttavia, il testo dell'articolo 56 capoverso 3 è mantenuto e trasposto nell'articolo 3 capoverso 5 lettera b. Allo stesso tempo viene precisato il ruolo di Identitas AG nel supporto del portale Internet Agate: da un lato offre aiuto agli utenti durante l'accesso, dall'altro fornisce il supporto di primo livello per le applicazioni del portale e, se necessario, inoltra i problemi irrisolti al servizio competente.

Articolo 11

Cpv. 1 lett. b – Nella valutazione dello stato della storia dell'animale la BDTA verifica se il numero BDTA (in futuro il numero RIS) dell'azienda detentrice di animali di provenienza, come trasmesso in una notifica di entrata, corrisponde al numero BDTA (in futuro il numero RIS) dell'azienda che ha tenuto l'animale per ultima. Per la tracciabilità dello stato della storia dell’animale è quindi importante che nella notifica di entrata l'azienda detentrice di animali di provenienza sia indicata in modo trasparente nella storia dell’animale. Questo è già il caso oggi nella BDTA, ma ora è sancito nell'OIBDTA.

1 RIS: Registro delle imprese e degli stabilimenti dell’Ufficio federale di statistica UST, www.uid.admin.ch