Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Cpv. 1 lett. c – Il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/20102 (EU Deforestation Regulation; EUDR) entra in vigore il 30 dicembre 2025. Per le esportazioni di prodotti a base di carne bovina provenienti dalla Svizzera verso l'UE, a partire da questa data prima dello sdoganamento devono essere disponibili una dichiarazione di diligenza e i dati di geolocalizzazione nel sistema d’informazione EUDR. Sostanzialmente si tratta dei dati di geolocalizzazione di tutti coloro che detengono, dalla nascita alla macellazione, animali della specie bovina. La BDTA contiene già gli indirizzi dei detentori e da questi si possono estrapolare i dati di geolocalizzazione richiesti dall'EUDR. Poiché ci sono ancora questioni aperte riguardo all’attuazione dell'EUDR, la stima delle esigenze degli esportatori svizzeri è ancora imprecisa. Di conseguenza per il momento non è dato sapere quale soluzione tecnica verrà offerta, quanto costerà e chi la finanzierà.

Cpv. 1 lett. c – Per quanto riguarda il tipo di azienda detentrice di animali ai sensi dell’articolo 6 lettera o dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), ovvero

• le aziende detentrici di animali in virtù dell’articolo 11 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla

terminologia agricola (OTerm),

• le mandrie transumanti,

• le stalle e gli impianti per la detenzione degli animali di aziende che commerciano bestiame,

• le cliniche veterinarie,

• i macelli,

• i mercati del bestiame,

• le aste del bestiame nonché

• le esposizioni di bestiame e manifestazioni analoghe o le aziende detentrici di animali a scopo

non commerciale,

è nell’interesse delle varie organizzazioni riprendere i dati dalla BDTA. Poiché queste informazioni sul tipo di azienda detentrice di animali non devono essere particolarmente protette, questo attributo è ripreso nella storia dell’animale.

Cpv. 3 lett. cbis – Per gli animali di sesso femminile attualmente la BDTA mostra l’elenco dei discendenti. Con la presente modifica di ordinanza viene creata la rispettiva base legale.

Cpv. 3 lett. e – Per gli equidi, all’atto della notifica di nascita alla BDTA deve essere comunicata la specie (ovvero cavallo, mulo, bardotto o asino). Attualmente essa figura nelle informazioni dettagliate dell’animale, sebbene non vi sia base legale sufficiente. L’OIBDTA viene quindi integrata in tal senso.

Articolo 13

Per poter comunicare in modo più efficiente con i detentori di animali, occorre che questi salvino un indirizzo e-mail nella BDTA, che può, ma non deve, essere identico all’indirizzo e-mail salvato nel sistema IAM (cfr. art. 14).

Articolo 15

Come già menzionato precedentemente, le aziende detentrici di animali sono identificate in modo univoco con il numero RIS. Di conseguenza non è più necessario che Identitas AG assegni alle aziende detentrici di animali un numero BDTA. Le nuove aziende detentrici di animali, peraltro poche ogni anno, vengono identificate soltanto con il numero RIS. I capoversi 1 e 2 possono quindi essere abrogati.

Articolo 19

Per ogni equide, entro il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita deve essere rilasciato un passaporto (cfr. art. 15c cpv. 1 OFE). Per gli equidi nati in novembre e dicembre, il passaporto va rilasciato entro il 31 dicembre dell’anno successivo. L’articolo 15e capoverso 6 OFE prescrive che i servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare a Identitas AG entro 30 giorni dal rilascio del passaporto per equide i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera l OIBDTA. Tuttavia, nell’OIBDTA non è esplicitamente indicato un obbligo in tal senso.

2 GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206