Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Si constata sempre più spesso che il rilascio del passaporto per equide non viene notificato entro il termine stabilito. Con il nuovo articolo 19 capoverso 6 può essere riscosso un emolumento di 15 franchi anche per la mancata notifica del rilascio di un passaporto per equide conformemente all’allegato 2 numero 4.4.

Articolo 25

Il termine di cancellazione di 10 giorni era stato introdotto nell’articolo 12a capoverso 2 dell’allora vigente ordinanza BDTA con effetto al 1° gennaio 2018 (RU 2017 6145). Nel rispettivo commento si leggeva: «i dati notificati possono essere cancellati online dalle persone soggette all’obbligo di notifica (incl. i mandatari) entro 10 giorni, indipendentemente dalla modalità di notifica. Gli errori possono essere corretti rapidamente e in modo semplice. Questa possibilità esiste già e ora viene sancita a livello di ordinanza». Con il passaggio dall’ordinanza BDTA all’OIBDTA con effetto al 1° gennaio 2022, il citato articolo era stato ripreso nell’articolo 25 OIBDTA. In seguito alla modifica dell’OIBDTA del 2 novembre 2022, entrata in vigore il 1° gennaio 2023 (RU 2022 760), era dunque diventato possibile non solo cancellare le notifiche («cancellare online entro 10 giorni»), bensì anche modificarle («modificare o cancellare online entro 10 giorni»). L’esperienza maturata nel frattempo evidenzia che l’abolizione del termine di 10 giorni potrebbe sgravare il supporto, senza che la qualità dei dati ne risenta. Attualmente coloro che effettuano la notifica si rivolgono telefonicamente o per scritto al supporto della BDTA se desiderano correggere i dati dopo la scadenza del termine di 10 giorni. Tuttavia, poiché i collaboratori del supporto non dispongono di altre possibilità di controllo, si limitano a fare le correzioni come richiesto e ciò rappresenta un utilizzo inefficiente del supporto.

I capoversi 1 e 3 attualmente in vigore sono accorpati nel nuovo capoverso 1. Dal punto di vista formale chi effettua la notifica non può direttamente modificare telefonicamente o per scritto i dati, bensì può soltanto chiedere telefonicamente o per scritto che venga effettuata la modifica o la cancellazione. Onde tener conto di questa situazione, nel capoverso 1 si distingue tra «modificare o cancellare online» e «chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una modifica o una cancellazione».

Come già illustrato e conformemente all’ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet; RS

812.212.27), per gli equidi lo scopo d’utilizzo non può essere modificato da animale da compagnia ad animale da reddito, bensì soltanto viceversa. Secondo la formulazione vigente del capoverso 3, si potrebbe presumere che Identitas AG possa modificare lo scopo d’utilizzo da animale da compagnia ad animale da reddito, ma ciò non è il caso e lo si precisa con la presente revisione.

Poiché la notifica della nascita di un equide è correlata all’assegnazione di un UELN e al rilascio di un attestato di registrazione (cfr. art. 27 cpv. 2), le nascite di equidi non possono semplicemente essere cancellate e registrate nuovamente, altrimenti si avrebbero dati differenti per lo stesso animale. In questo caso occorre attivare il supporto per modificare la notifica di nascita nel rispetto delle prescrizioni.

Il capoverso 2 vigente prevede un termine di 30 giorni dalla macellazione per la modifica online del numero BDTA del richiedente. Modifiche successive sono possibili inoltrando una richiesta al supporto di Identitas AG. In base alla proposta di adeguamento del capoverso 1, non è più necessaria una disposizione speciale per la modifica del numero BDTA del richiedente. Questa informazione, come tutte le altre, può essere modificata in qualsiasi momento online inoltrando una richiesta al supporto. Resta invariata la disposizione secondo cui per il contingente d’importazione della carne fanno stato i dati della BDTA al 31 agosto alle ore 23.59.

Nei capoversi 4 e 5, in analogia al capoverso 1, «rettifica» è sostituita con «modifica o cancellazione».

Articolo 38b

Il capoverso 2 prevede che la data di nascita di animali della specie bovina, bufali, bisonti (lett. c) nonché di animali delle specie ovina e caprina può essere consultata da tutti coloro che conoscono il numero d’identificazione del rispettivo animale. Per gli equidi la BDTA offre la stessa possibilità, ma attualmente la base legale non è sufficiente. Pertanto, nella lettera e occorre aggiungere «data di nascita».

Articolo 41

In seguito all’abrogazione dell’articolo 44 (cfr. sotto), il rimando a questo articolo decade.