Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

All’articolo 24 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (RS 817.190) la parte della frase con il numero BDTA è stralciata. Il numero RIS menzionato nella prima parte della frase è sufficiente.

9.4 Ripercussioni

9.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

9.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

9.4.3 Economia

Le modifiche previste non comportano un ulteriore dispendio per le imprese / aziende.

L’adeguamento dell’articolo 25 sgrava leggermente il supporto di Identitas ed è quindi probabile che debbano essere utilizzati a tal fine meno emolumenti pagati dai detentori di animali. Questi possono correggere i loro dati in modo più semplice ed efficiente.

La modifica dell’articolo 11 comporta dei costi che finora non è stato possibile stimare, in quanto per il momento i requisiti dell’attuazione tecnica non sono chiari. Il finanziamento non è ancora disciplinato, ma l’UFAG ritiene che NON dovrebbe avvenire tramite gli emolumenti pagati dai detentori di animali / macelli.

9.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

9.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale, in particolare quelli previsti all’allegato 11 (allegato in ambito veterinario) dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Il regolamento (UE) 2023/1115, menzionato al capitolo 9.3, non è interessato dall’accordo summenzionato.

Le modifiche previste non tangono ulteriori impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.

9.6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

9.7 Basi legali

Articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (OFE) nonché articoli 165gbis, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr).