Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Articoli 43 e 44

La BDTA per gli animali delle specie ovina e caprina è stata introdotta il 1° gennaio 2020

(RU 2018 2085). Soltanto una volta terminato il periodo transitorio e dopo diversi anni di esperienza è stato possibile estendere il calcolatore di UBG a queste specie animali con effetto al 1° gennaio 2022. Per motivi di calcolo, all’epoca l'articolo 44 non poteva essere accorpato con l'articolo 43. L'articolo 44 capoverso 2 nel frattempo non è più rilevante e i due articoli possono essere accorpati.

Articoli 45 e 46

Cfr. il commento agli articoli 43 e 44.

Articoli 47 e 48

Cfr. il commento agli articoli 43 e 44.

Articolo 56

I capoversi 1 e 2 ripetono parti dell’articolo 3 capoverso 5 (lett. a e b) e pertanto possono essere abrogati. Il testo del capoverso 3 è integrato nell’articolo 3 capoverso 5 lettera b.

Allegato 2 numeri 1.1.2.3 e 1.1.2.4

In seguito all’introduzione della BDTA per gli ovini e i caprini con effetto al 1° gennaio 2020 (RU 2018 2085), gli ovini avevano dovuto essere marchiati due volte. Gli animali vivi marchiati con un’unica marca auricolare avevano quindi dovuto essere sottoposti a marchiatura a posteriori con una marca auricolare elettronica entro il 31 dicembre 2020 (art.29b, RU 2018 2085). Pertanto nell’ordinanza BDTA vigente all’epoca (RU 2019 3673) erano stati aggiunti gli emolumenti per le marche auricolari singole da utilizzare per la marchiatura a posteriori. Queste disposizioni erano state integrate nell'OI-BDTA con effetto al 1° gennaio 2022. Nel frattempo, Identitas AG non offre più marche auricolari per la marchiatura a posteriori di ovini e caprini. Se necessario, come seconda marca auricolare viene fornita una marca auricolare sostitutiva. Gli emolumenti per le marche auricolari singole per la marchiatura a posteriori possono dunque essere stralciati.

Modifica della decisione del 1° novembre 2023

Il 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha deciso (RU 2023 706) di abrogare l’articolo 35 con effetto al 1° gennaio 2026 e di sostituirlo con il nuovo articolo 38a. Parallelamente ha introdotto un emolumento in virtù dell’allegato 2 numero 6.

L'attuazione di questa decisione richiede adeguamenti tecnici alla BDTA. Inizialmente si pensava che potessero essere implementati il 1° gennaio 2026, ma secondo la più recente valutazione di Identitas AG ciò non avverrà prima del 1° gennaio 2027. Pertanto, le disposizioni di cui sopra devono essere prorogate di un anno.

Modifica di altri atti normativi

Nell’ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (RS 817.032) e nell’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (RS 910.13) c’è ancora un rimando all’ordinanza BDTA. Questa è però stata sostituita dall’OIBDTA con effetto al 1° gennaio 2022. Il rimando viene corretto.

L’identificazione delle aziende detentrici di animali, oltre che con il numero BDTA, ora avviene anche con il numero RIS. Tutti i rimandi al «numero BDTA» sono sostituiti con «numero BDTA o numero RIS».

Il cambiamento dal numero BDTA al numero RIS viene applicato in maniera coerente anche al documento d’accompagnamento (ordinanza sulle epizoozie OFE, art. 12 cpv. 1). Perlomeno in una fase transitoria, l'azienda detentrice di animali può ancora essere indicata sul documento d’accompagnamento con il numero BDTA. L'articolo 18a capoverso 1 lettera f OFE può essere abrogato, in quanto il gestore della BDTA (Identitas) non assegna più numeri BDTA. Anche queste aziende detentrici di animali sono identificate con numeri RIS.