Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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10 Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
10.1 Situazione iniziale
L’articolo 153a della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), introdotto in seguito alla modifica della LAgr del 16 giugno 2023 (PA22+), dà la possibilità al Consiglio federale di ordinare provvedimenti per proteggere le colture da organismi nocivi diversi da quelli classificati come particolarmente pericolosi se per il successo della lotta contro di essi è necessario un coordinamento a livello nazionale.
In fase di trattazione della suddetta revisione della LAgr, all’articolo 153a il Parlamento aveva aggiunto un capoverso 3 per agevolare l’impiego di organismi atti a lottare contro gli organismi nocivi. In linea di principio, spetta all’industria presentare una domanda di autorizzazione per la commercializzazione di organismi utilizzati nel quadro della lotta biologica. Tuttavia, se questi agenti di lotta biologica sono in grado di insediarsi in maniera duratura in una regione, di moltiplicarsi e di agire in maniera efficace contro gli organismi nocivi senza che siano necessari lanci regolari, non è redditizio per l’industria presentare una domanda di autorizzazione per un mercato che sarà comunque molto limitato e non consentirà di coprire i costi.
Conformemente all’articolo 149 capoverso 1 LAgr, la Confederazione promuove un’adeguata pratica fitosanitaria per proteggere le colture dagli organismi nocivi. L’espressione «adeguata pratica fitosanitaria» va intesa globalmente e deve basarsi sul principio di un’agricoltura sostenibile. La Confederazione, per esempio, può promuovere un’adeguata pratica fitosanitaria sostenendo progetti di ricerca. Il Consiglio federale è tenuto a emanare prescrizioni per la protezione delle colture da organismi nocivi particolarmente pericolosi (cpv. 2). Esso ha ottemperato a tale obbligo emanando l’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSalV; RS 916.20). In tale ordinanza gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono definiti in analogia alle norme internazionali e alla normativa dell’UE.
L’obiettivo delle misure è impedirne l’introduzione sul territorio nazionale, eradicarli se ancora possibile e contrastarne la diffusione, per esempio attraverso il materiale di moltiplicazione.
Alcuni organismi nocivi non adempiono a priori i criteri richiesti per essere classificati nella categoria degli organismi nocivi particolarmente pericolosi perché a causa delle loro caratteristiche biologiche è impossibile lottare efficacemente contro la loro introduzione e diffusione (p.es. la drosofila del ciliegio). Altri, invece, non li adempiono più perché, nonostante le misure di lotta ufficiali, si sono diffusi in misura tale che hanno perso il loro stato di organismi da quarantena (p.es. il fuoco batterico). Alcuni di questi organismi hanno però un potenziale nocivo importante, come dimostrano gli esempi attuali della drosofila del ciliegio e dello zigolo dolce.
La protezione delle colture contro organismi nocivi diversi da quelli particolarmente pericolosi è innanzitutto una questione privata. Spetta infatti agli agricoltori prendere le misure necessarie per proteggere le loro colture. Tuttavia, in alcuni casi le misure sono efficaci soltanto se sono coordinate. Il nuovo articolo 153a consente quindi al Consiglio federale di ordinare provvedimenti per lottare contro questi organismi nocivi per le colture agricole se il successo della lotta contro di essi presuppone un coordinamento a livello nazionale.
La nozione di coordinamento a livello nazionale non deve essere intesa come una limitazione della competenza del Consiglio federale unicamente alle misure coordinate che sarebbero necessarie in tutti i Cantoni. Infatti, a causa della loro ripartizione geografica sul territorio nel momento in cui vengono prese le misure o della ripartizione geografica delle colture ospiti interessate, alcuni organismi nocivi sono presenti soltanto su una porzione limitata del territorio nazionale. Di conseguenza il Consiglio federale deve già poter ordinare misure coordinate se più Cantoni sono interessati.