Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
L’articolo 5 consente ai Cantoni di ordinare misure di lotta coordinate quando non sono giustificate a livello nazionale, ma lo sono a livello cantonale.
L’articolo 6 attua la volontà espressa dal Parlamento con l’aggiunta, durante i dibattiti parlamentari, del capoverso 3 nell’articolo 153a LAgr per promuovere i metodi di lotta biologica. Questo articolo risponde anche alla mozione Hegglin 23.3998 che chiedeva di autorizzare l’utilizzo di un agente alloctono per la lotta biologica contro la drosofila del ciliegio.
Il capoverso 3 dell’articolo 6 prescrive che il DEFR stabilisca gli organismi che possono essere utilizzati nel quadro della lotta biologica classica nonché le condizioni concernenti il loro utilizzo nell’allegato 2. Il DEFR effettua una consultazione preventiva per garantire che gli organismi rilasciati rispondano effettivamente a un bisogno di lotta coordinata, presentino un’efficacia comprovata contro l’organismo nocivo e rispondano alle esigenze della sicurezza biologica. Il capoverso 1 dell’articolo 6 definisce gli organismi che possono essere utilizzati nel quadro della lotta biologica classica.
Attualmente l’immissione sul mercato e l’utilizzo di un agente alloctono di lotta biologica sono disciplinati attraverso le disposizioni dell’OPF. Tuttavia, per le ragioni addotte in precedenza, l’interesse dell’industria a presentare una domanda di autorizzazione per un agente di lotta biologica classica è limitato. È dunque necessario prevedere altri mezzi, diversi dall’autorizzazione ai sensi dell’OPF.
Onde promuovere la lotta biologica a livello europeo, l’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP), di cui la Svizzera è membro attivo e fondatore, ha stilato un elenco degli agenti di lotta biologica utilizzati in sicurezza nella regione OEPP. Tali organismi sono stati oggetto di una valutazione del rischio da parte di un panel di esperti e possono quindi essere considerati sicuri per il loro utilizzo in Svizzera. La lettera a consente pertanto di utilizzare tali organismi nel quadro della lotta biologica.
È possibile che un agente di lotta biologica non sia ancora stato valutato dall’OEPP. In tal caso la lettera b consente di utilizzarlo purché siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 12 e 15
dell’OEDA. Poiché un agente di lotta biologica classica è destinato a propagarsi e a moltiplicarsi in modo autonomo, la condizione di cui al capoverso 1 lettera b degli articoli 12 e 15 dell'OEDA non si applica in questo caso.
Infine, per promuovere questi metodi di lotta biologica si propone di ammettere gli organismi utilizzati nei Paesi limitrofi (lett. c) e nei Paesi Bassi. Questo approccio si basa sulla constatazione che gli agenti di lotta biologica introdotti nei Paesi limitrofi per combattere gli organismi nocivi, prima o poi finiscono per raggiungere la Svizzera seguendo la diffusione del loro ospite sul territorio nazionale. In Francia, ad esempio, tali utilizzi sono oggetto di una valutazione del rischio ai sensi delle disposizioni previste dal Codice rurale e della pesca marittima e sono soggetti ad autorizzazione preventiva da parte dei Ministeri dell'agricoltura e dell'ambiente. Anche l'Italia e i Paesi Bassi effettuano una valutazione dei rischi.
Per l’iscrizione di organismi per la lotta biologica classica nell’allegato 2 si distinguono due casi:
- l’organismo è iscritto negli allegati 1 e 2 della norma PM6/3 dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) o è autorizzato nel quadro della lotta biologica classica in un Paese limitrofo e nei Paesi Bassi (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a e c);
- l’organismo non è ancora iscritto a livello di OEPP né autorizzato in Europa.
Nel primo caso l’UFAG consulta l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per un parere in materia di sicurezza biologica in vista di proporre le condizioni di applicazione dell’organismo al momento della sua iscrizione nell’allegato 2.
Nel secondo caso l’UFAG consulta l’UFAM per valutare se per gli organismi interessati sono adempiute le esigenze degli articoli 12 e 15 capoverso 1 lettere a, c-f.
Se è necessaria un’emissione sperimentale, il capoverso 2 consente all'UFAG di disporre di una base legale per presentare una richiesta in tal senso all'UFAM.