Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
10.2 Sintesi delle principali modifiche
In virtù degli articoli 4 e 5 dell’ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (OEDA; RS 814.911), la messa in commercio di prodotti fitosanitari (PF) a base di microrganismi e macrorganismi per l’utilizzazione nell’agricoltura è disciplinata dall’ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161).
Nell’OPF il rilascio di un’autorizzazione per un PF a base di microrganismi o macrorganismi sottostà alla presentazione preliminare di una domanda da parte di un’azienda produttrice di PF. La situazione per quanto concerne la lotta contro la drosofila del ciliegio (Drosophila suzukii) ha evidenziato che se nessuna azienda è interessata a presentare una domanda, praticamente non esiste alcun mezzo legale per autorizzare il rilascio di organismi utili ai fini della lotta biologica classica contro gli organismi nocivi.
Il campo di applicazione della presente ordinanza si riferisce quindi al rilascio di organismi (microrganismi o macrorganismi) utili nell’ambito della lotta biologica classica. Essi sono predatori o parassiti di un organismo nocivo per le colture che, una volta rilasciati, possono insediarsi a lungo termine
nell’ambiente senza che siano necessari ulteriori lanci. In linea di principio questi organismi utili sono poco interessanti per le aziende produttrici di PF e quindi probabilmente non saranno mai oggetto di una domanda di autorizzazione ai sensi dell’OPF.
L’ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture precisa le condizioni per ordinare misure di lotta coordinate. Delega al DEFR la competenza di stabilire negli allegati 1 e 2 gli organismi nocivi interessati e le misure di lotta. Definisce inoltre le esigenze relative all’impiego di organismi atti a lottare contro gli organismi nocivi.
10.3 Commento ai singoli articoli
L’articolo 1 definisce il campo di applicazione dell’ordinanza. Essa concerne gli organismi nocivi per le colture agricole che non sono già regolamentati dall’OSalV.
L’articolo 2 definisce cosa s’intende per lotta biologica classica. Sono considerati tutti gli organismi che possono insediarsi, riprodursi e consentono di lottare contro un organismo nocivo, indipendentemente dalla loro area di provenienza. Limitare l’elenco ai soli organismi alloctoni ai sensi dell’OEDA ridurrebbe le possibilità di lotta, come avviene per organismi provenienti dall’Europa meridionale, per esempio il punteruolo della bietola (Lixus juncii).
L’articolo 3 stabilisce le condizioni richieste per ordinare misure di lotta coordinate.
La lettera a concerne i nuovi organismi nocivi che non sono, o non sono più, regolamentati dall’OSalV. L’obiettivo delle misure di lotta coordinate è frenarne la diffusione su tutto il territorio.
La lettera b concerne gli organismi contro i quali le misure prese a livello di azienda non consentono di ottenere un’efficacia sufficiente e che richiedono quindi misure di lotta coordinate per conseguire l’obiettivo.
La lettera c, infine, mira ad agevolare l’introduzione di misure della cosiddetta lotta biologica classica laddove, come menzionato precedentemente, questa forma di lotta non offre un mercato sufficiente per consentire all’industria di coprire i costi di un’omologazione.
Conformemente all’articolo 4, gli organismi nocivi e le misure di lotta coordinate sono stabiliti nell’allegato 1. Le misure di lotta hanno carattere tecnico. In virtù dell’articolo 177 LAgr, al capoverso 2 si propone di delegare al DEFR la competenza di modificare questo allegato e di introdurvi nuovi organismi nocivi o nuove misure di lotta coordinate se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 3. Poiché i Cantoni sono incaricati dell’attuazione di queste misure, è necessario consultarli prima di prendere una decisione. Il capoverso 3 stabilisce il tipo di misure coordinate che possono essere ordinate, ovvero la sorveglianza del territorio in vista di identificare la presenza di un organismo nocivo, l’obbligo di notifica in caso di identificazione di un organismo nocivo o i mezzi di lotta diretta o indiretta da attuare.