Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 76Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
L’attuazione di misure di lotta coordinate necessita di un accompagnamento scientifico e, all’occorrenza, di una verifica sul campo della loro efficacia. L’articolo 7 consente all’UFAG di avviare progetti di questo tipo. Gli permette altresì di finanziare lavori preliminari di ricerca su agenti di lotta biologica e in seguito, se questa prima tappa è proficua, di sostenere l’allevamento necessario per garantire i lanci. I lavori comprendono anche la valutazione di potenziali effetti indesiderabili dell’agente di lotta biologica nell’ambiente. Per questi differenti progetti si stimano costi di 500'000 franchi l’anno, che saranno coperti dalla voce di preventivo «Progetti nel settore della protezione fitosanitaria (IA
6200460)».
Allegato 1: Misure di lotta coordinate
Numero 1: zigolo dolce
Lo zigolo dolce adempie le condizioni di cui all’articolo 3 lettere a e b. Questa malerba è particolarmente difficile da gestire. Nei campi esercita una forte concorrenza sulle colture. Le soluzioni di lotta chimica sono poco efficaci e la lotta meccanica è molto costosa poiché implica la messa a maggese nero della particella e la lavorazione regolare del terreno con macchinari adeguati onde esaurire le riserve della pianta. La sua diffusione è ancora limitata sul territorio, ma se non si prenderanno misure coordinate è probabile che si estenderà su tutto l’Altopiano svizzero nonché nelle aree coltivate delle vallate alpine. Questa malerba rientra anche nella categoria contemplata dalla lettera b dell’articolo 3. In questo caso si tratta di organismi che possono essere gestiti soltanto nel quadro di misure ordinate su scala regionale. Nel caso dello zigolo dolce, un agricoltore può prendere misure di risanamento nel suo campo, ma tali misure saranno state vane se i macchinari utilizzati per il raccolto o la lavorazione del terreno contamineranno nuovamente la sua particella. Pertanto, è necessario agire in maniera coordinata al fine di evitare la diffusione dello zigolo dolce e di non vanificare gli sforzi compiuti a livello delle singole aziende.
Le misure di lotta coordinate contro la diffusione dello zigolo dolce sono le seguenti.
Notificare al Cantone e al contoterzista incaricato dal responsabile dell’azienda la presenza dello zigolo dolce sulle particelle. Il gestore è tenuto a notificare con precisione l’ubicazione del focolaio di zigolo dolce al contoterzista che effettua lavori su una particella affinché questi possa attuare misure appropriate per evitare che si diffonda su altre particelle.
Il gestore o il contoterzista è tenuto a pulire a fondo tutti gli elementi dei veicoli e dei macchinari a contatto con il terreno contaminato. Si tratta della misura più efficace per evitare la diffusione dello zigolo dolce in altre particelle.
Numero 2: Diabrotica del mais
La diabrotica del mais adempie le condizioni di cui all’articolo 3 lettera a. In Svizzera questo parassita è stato rilevato per la prima volta nel 2000 nel Cantone Ticino. Da allora ha proseguito la sua espansione a nord delle Alpi. Attualmente è un organismo regolamentato dall’OSalV. La Svizzera è il solo Paese europeo a considerarlo ancora un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Le misure di lotta ordinate nel quadro dell’OSalV, segnatamente la severa applicazione di una rotazione rigorosa (divieto di coltivare il mais dopo il mais), non hanno consentito di eradicare la diabrotica del mais nelle regioni in cui è presente. Nell’ambito della modifica dell’allegato 1 numero 2.3.1 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC1 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali, prevista nel quadro del Pacchetto di ordinanze agricole 2025, si propone di revocare lo stato di organismo da quarantena per la diabrotica del mais. È necessario accompagnare tale cambiamento di stato della diabrotica del mais con misure definite all’articolo 153a LAgr, in particolare la sorveglianza e l’attuazione di misure coordinate a livello regionale. Sono proposte due varianti che saranno vagliate dalle categorie agricole e dei Cantoni durante la consultazione.