Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 56 pagine

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N. fascicolo: ASTRA-24-18.1-61/16

• SH, AR e SZ ritengono che questa nuova normativa sia assolutamente opportuna, poiché

sono sempre di più le merci deperibili che devono essere trasportate e lavorate

immediatamente, per esempio scarti di macellazione, siero di latte o talvolta cereali.

L’espressione «merci deperibili che devono essere consumate, lavorate o immagazzinate entro un giorno» lascia spazio a molte interpretazioni. Per l’autorità di rilascio dei permessi risulta dunque difficile fornire informazioni e valutare quali merci rientrino in questa categoria. Sarebbe pertanto auspicabile che l’USTRA emanasse una direttiva o un elenco che precisi quali merci rientrano nella definizione di «merci deperibili che devono essere consumate,

lavorate o immagazzinate entro un giorno».

• ASR, swissherdbook, HOS e VACCA MADRE accolgono con favore l’estensione della deroga

a tutte le merci deperibili. In questo modo è possibile evitare il deterioramento di tali merci e contribuire alla sostenibilità.

• ACVS è sostanzialmente d’accordo, TUTTAVIA: per le autorità di controllo l’esenzione

generale di «merci deperibili che devono essere consumate, lavorate o immagazzinate entro un giorno» è formulata in modo troppo generico. Durante i controlli su strada è difficile per le autorità di controllo verificare se i prodotti in questione soddisfino i criteri sopra indicati. Questa modifica normativa lascia spazio a possibili abusi, se si considera in più che le autorità di controllo non dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per determinare le merci deperibili che devono essere trasformate «entro un giorno».

• GE aggiunge che la deroga ha senso per le merci che devono essere lavorate o

immagazzinate in tempi molto brevi poiché altrimenti non sarebbero più utilizzabili.

• NW osserva che l’estensione del campo d’applicazione della deroga potrebbe provocare un

aumento del traffico. Il Cantone è inoltre preoccupato che la formulazione proposta, molto generica ed estesa a tutte le merci deperibili, possa sollevare interrogativi o creare incertezze fra le autorità di controllo. Attualmente la disposizione riguarda solo i «fiori recisi», la cui definizione è molto chiara. Vista nel contesto generale, il Cantone approva ciò nonostante la nuova formulazione, ma suggerisce comunque di riesaminarla e, se del caso, precisarla.

• Secondo AI, la normativa proposta appare opportuna, ma necessita di una definizione più

precisa (esplicitata p. es. attraverso una scheda tecnica o una guida). Nel Cantone ciò

potrebbe agevolare per esempio la lavorazione delle trebbie della birreria Locher.

• SG fa presente che per le autorità di controllo l’esenzione generale di merci deperibili che

devono essere consumate, lavorate o immagazzinate entro un giorno potrebbe causare difficoltà a livello di attuazione pratica. Le autorità di controllo non dispongono sempre delle conoscenze specialistiche necessarie per determinare le merci deperibili che devono essere trasformate «entro un giorno», il che può minare l’efficacia della disposizione.

• LU osserva che la normativa attuale (art. 91a cpv. 3 ONC) concede già la possibilità di

trasportare altre merci nel quadro dei viaggi di cui all’articolo 91a capoverso 1 lettere f-j.

L’attuazione dà adito già oggi a delle differenze e un’ulteriore apertura crea problemi di

attuazione supplementari. Occorre pertanto precisare e definire in maniera esaustiva il termine «merci deperibili». esigenza che con la formulazione proposta («merci deperibili che devono essere consumate, lavorate o immagazzinate entro un giorno») il Cantone ritiene soddisfatta. Per gli stessi motivi indicati alla domanda 5, non sussiste un problema rilevante in fatto di rumore neppure in questo caso.

• SO è del parere che l’estensione della normativa derogatoria sia opportuna, in quanto

consente la lavorazione immediata delle merci deperibili tenendo conto anche dei bisogni dell’economia e dei consumatori. È tuttavia indicato predisporre dei controlli volti ad evitare abusi. L’espressione molto generica «merci deperibili» necessita di una precisazione, senza la quale le autorità di rilascio dei permessi e di controllo si troverebbero presumibilmente alle prese con nuove domande e incertezze. Questi interrogativi potrebbero essere evitati grazie a una direttiva o a un elenco dell’USTRA in cui sia chiaramente definito quali merci vadano intese come «merci deperibili che devono essere consumate, lavorate o immagazzinate entro un giorno».

• ACS riterrebbe opportuno che il termine «merci deperibili» fosse definito esattamente o che

fosse stilato un elenco delle merci soggette a questa normativa.

• Secondo UPSA, la formulazione più generica «merci deperibili» è opportuna. Per ragioni di

certezza del diritto è tuttavia importante predefinire quali siano queste merci, stabilendole in una direttiva o in una scheda tecnica.

• UCS è d’accordo con la modifica a condizione che la definizione sia chiarita e che vi sia un

controllo. 24/

ASTRA-D-9BFF3401/1165