Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 56 pagine

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N. fascicolo: ASTRA-24-18.1-61/16

• FG TTS trova più realistico a livello pratico che i viaggi a vuoto non soggetti a permesso che

precedono o seguono un trasporto abbiano una durata di 90 minuti: 30 minuti per questi

spostamenti sono troppo pochi.

• POLCANT OW giudica troppo breve il limite di massimo 30 minuti: 60 minuti sarebbero più

adeguati alla realtà attuale (impiego più efficiente del personale di guida, pianificazione,

rispetto dell’ORL ecc.).

• Per SH, chiarire quali siano i viaggi a vuoto ammessi migliora la pianificabilità e la sicurezza

giuridica dei trasportatori.

• SG e ACVS aggiungono che la precisazione secondo cui i viaggi possono essere preceduti o

seguiti da viaggio a vuoto della durata di 30 minuti chiarisce le cose ai trasportatori e alle autorità di controllo ed è in linea con le spiegazioni relative alle deroghe generali di cui

all’articolo 91a.

• VD aggiunge che la nuova normativa sui viaggi a vuoto può essere sostanzialmente

approvata, ma osserva che il termine «viaggi urgenti» può risultare fuorviante. Si riferisce in effetti a interventi con un veicolo dotato di luci blu e avvisatore a suoni alternati. In questo caso sarebbe più appropriata un’altra formulazione, per esempio «interventi urgenti», per riflettere meglio la natura degli spostamenti in questione, senza creare ambiguità rispetto alla specifica normativa sui viaggi urgenti.

• stradasvizzera, Costruzionesvizzera, auto-svizzera, Infra Suisse e Swiss Moto accolgono con

favore questa proposta, che riduce l’onere amministrativo in caso di viaggi a vuoto di breve durata.

• VMI e ASNB prendono atto del fatto che il nuovo capoverso 1bispreveda che un viaggio possa

essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo e che questa durata si rifà all’attuale regolamentazione dei viaggi a vuoto esentati da permesso di cui all’articolo 91a capoverso 3 ONC, Trovano tuttavia che 30 minuti siano troppo pochi e siano calcolati in maniera risicata. Propongono pertanto di prolungare a 90 minuti la durata massima esentata da permesso del viaggio a vuoto immediatamente precedente o seguente al viaggio vero e proprio, soluzione che ritengono più realistica a livello pratico. Si parla, oltretutto, solo del viaggio a vuoto che precede o segue immediatamente il viaggio vero e proprio, per cui,

essendo le prescrizioni comunque limitative, non c’è il rischio che questa normativa sia

applicata in maniera eccessiva. Poiché l’intervallo menzionato nel presente articolo si rifà all’articolo 91a capoverso 3 ONC, anche in quest’ultimo articolo si dovrebbe modificare la durata massima del viaggio a vuoto, portandola a 90 minuti.

• ACS è d’accordo con la proposta, nella misura in cui negli orari indicati, normalmente

autorizzati agli autocarri, non sia compromesso il traffico automobilistico.

• Centre Patronal propone di prolungare da 30 a 60 minuti la durata dei viaggi a vuoto consentiti

prima e o dopo il viaggio vero a proprio per assicurare alle aziende di trasporto una capacità di pianificazione realistica.

• BE aggiunge di non avere osservazioni in merito alla soppressione della lettera c nell’articolo 92

capoverso 2 a condizione che la stessa sia integrata nell’articolo 91a capoverso 1, creando così una deroga generale al divieto di circolazione domenicale e notturna per gli spostamenti legati alla costruzione e manutenzione di strade, ferrovie e condutture.

• CSS osserva che la normativa proposta rispecchia la volontà del Parlamento.

• Swiss Retail Federation chiede che nell’articolo 92 capoverso 1bisP-ONC la durata del viaggio

a vuoto sia aumentata da 30 a 60 minuti in base alle sue spiegazioni e proposte di modifica.

• SWISS accoglie esplicitamente la prevista integrazione volta a consentire il rilascio di permessi

duraturi per veicoli eccezionali e trasporti eccezionali di merci indivisibili esclusivamente sulle strade nazionali. La modifica dà più flessibilità e riduce l’onere amministrativo per imprese e autorità. Autorizzare in via generale viaggi a vuoto di durata non superiore a 30 minuti dopo trasporti eccezionali è in linea con la prassi e facilita lo svolgimento delle attività delle aziende di trasporto. Come già menzionato, SWISS raccomanda di rendere ancora più flessibile la normativa, autorizzando esplicitamente i viaggi a vuoto fino al confine il sabato sera.

• Micarna aggiunge che anche per i trasporti di animali effettuati di notte o di domenica devono

essere possibili viaggi a vuoto di durata corrispondente senza permesso supplementare.

Sostiene inoltre la richiesta del settore dei trasporti di consentire senza necessità di permesso 36/

ASTRA-D-9BFF3401/1165