Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 56 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 37Fedlex · Rapporto sui risultati

N. fascicolo: ASTRA-24-18.1-61/16

viaggi a vuoto prima o dopo i trasporti di animali, per esempio verso le aziende agricole, per una durata realisticamente più congrua di 90 minuti.

Osservazioni dei contrari:

• USC e UPSC trovano più realistico a livello pratico che i viaggi a vuoto non soggetti a

permesso che precedono o seguono un trasporto abbiano una durata di 90 minuti: 30 minuti per questi spostamenti sono troppo pochi.

• ATA, Pro Alpi e PSS aggiungono che considerazioni di natura commerciale o economica non

sono un motivo sufficiente per consentire viaggi nocivi per l’ambiente durante le fasce orarie soggette a divieto di circolazione.

• Secondo VIANCO, Proviande, ASR, swissherdbook, HOS e VACCA MADRE, il nuovo

capoverso 1bisprevede che un viaggio possa essere preceduto o seguito al massimo da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti e che viaggi a vuoto più lunghi richiedono un

permesso. 30 minuti sono tuttavia troppo pochi e sono calcolati in maniera risicata. Si parla,

oltretutto, solo del viaggio a vuoto che precede o segue il viaggio vero e proprio. A loro avviso, sarebbe in ogni caso più realistico a livello pratico che i viaggi a vuoto non soggetti a permesso che precedono o seguono un trasporto abbiano una durata di 90 minuti. Poiché l’ordine di tempo menzionato nel presente articolo si rifà all’articolo 91a capoverso 3 ONC, anche in quest’ultimo articolo si dovrebbe modificare la durata massima del viaggio a vuoto, portandola a 90 minuti.

• OW giudica troppo breve il limite di massimo 30 minuti: 60 minuti sarebbero più adeguati alla

realtà attuale (impiego più efficiente del personale di guida, pianificazione, rispetto dell’ORL ecc.).

• LU aggiunge che stabilire una durata fissa di 30 minuti non offre vantaggi né all’autorità né al

richiedente. Da una parte c’è il rischio che questo intervallo di tempo venga sfruttato per

compiere spostamenti non necessari, dall’altra l’indicazione del tempo introduce un elemento imprevedibile. A seconda del traffico, delle condizioni stradali, della visibilità o del tipo di

veicolo, la durata del viaggio può variare. Sarebbe più facile in termini di pianificabilità indicare la lunghezza del percorso. In questo modo richiedente ed autorità potrebbero effettuare una valutazione corretta e sempre unitaria.

• Lärmliga afferma che ulteriori deroghe generali comportano il rischio di abusi, aumentando i

viaggi domenicali e notturni non necessari. Il divieto di circolazione domenicale e notturna viene così ad essere inutilmente indebolito. Se la modifica dovesse essere attuata come da proposta, occorrerebbe quantomeno adottare misure che impediscano un uso abusivo della deroga generale al divieto di circolazione domenicale e notturna.

• GL osserva che finora venivano già autorizzati viaggi a vuoto di non più di 30 minuti. La nuova

normativa «annacquerebbe» il divieto di circolazione notturna.

37/ ASTRA-D-9BFF3401/1165