Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine

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tando misure per assicurare l’uguaglianza delle persone con disabilità. L’articolo 8 ca- poverso 4 Cost., che prevede l’eliminazione degli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità, sarebbe così integrato nel nuovo articolo 8a.

Com’è il caso già oggi, il mandato costituzionale è indirizzato alla Confederazione e ai Cantoni in funzione delle rispettive competenze e non ha quindi alcun influsso sulla ripartizione dei compiti tra i diversi livelli istituzionali.

L’iniziativa non si esprime in dettaglio sull’attuazione. A livello federale, la LDis do- vrebbe continuare a costituire la base legale di riferimento per il disciplinamento dei provvedimenti finalizzati a garantire l’uguaglianza, di diritto e di fatto, delle persone con disabilità. Per i Cantoni, l’articolo 8a Cost. proposto prevede l’obbligo di concretizzare il mandato costituzionale nel quadro del diritto cantonale accordando loro un certo mar- gine di apprezzamento.

3.3.2 Diritto alle misure di sostegno e adeguamento

Conformemente all’articolo 8a Cost. proposto, le persone con disabilità devono avere il diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie, in particolare all’assistenza personale e tecnica, per garantire l’uguaglianza di diritto e di fatto.

L’iniziativa prevede quindi un obbligo positivo per la Confederazione e i Cantoni, che dovranno mettere a disposizione tali misure.

Il diritto alle misure di sostegno e di adeguamento non viene ulteriormente precisato nel testo dell’iniziativa. In questa forma, l’applicabilità diretta di un diritto individuale è esclusa secondo la giurisprudenza vigente del Tribunale federale. La disposizione pro- posta contiene invece un mandato vincolante per i rispettivi legislatori che dovranno precisare nella legislazione, nel quadro delle proprie competenze, i diritti individuali a prestazioni e le condizioni per la loro fruizione, tenendo conto del principio di propor- zionalità.

3.3.3 Diritto di scegliere liberamente la modalità di alloggio e il luogo in cui abi-

tare e diritto alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine

Conformemente all’articolo 8a capoverso 2 Cost. proposto, le persone con disabilità devono avere il diritto, entro i limiti della proporzionalità, di scegliere liberamente la modalità di alloggio e il luogo in cui abitare.

Contrariamente al capoverso 1 proposto, la disposizione è sufficientemente concreta da consentire di desumerne diritti individuali. Il diritto per le persone di cittadinanza svizzera alla libertà di domicilio è già sancito all’articolo 24 Cost. La scelta della moda- lità di alloggio è desumibile dagli articoli 8 e 13 Cost.