Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine
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Per le persone con disabilità di nazionalità straniera, la cui libertà di domicilio può es- sere limitata in virtù del diritto federale (art. 24 cpv. 1 Cost.), il testo dell’iniziativa intro- duce un nuovo diritto, in quanto non fa alcuna distinzione tra le persone con disabilità in base alla nazionalità.
Il capoverso 2 ribadisce infine il diritto, formulato in modo generico al capoverso 1, a misure di sostegno e di adeguamento nell’ambito dell’alloggio. Anche in questo caso, si tratta di un diritto non giustiziabile in questa forma. La disposizione conferisce tuttavia alla Confederazione e ai Cantoni il mandato di concretizzare nella legislazione i diritti individuali. Anche in questo caso non viene modificata la ripartizione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali.
4 Valutazione dell’iniziativa
4.1 Valutazione degli scopi dell’iniziativa
L’oggetto dell’iniziativa, ossia la promozione dell’uguaglianza e della partecipazione alla società delle persone con disabilità, è di per sé incontestato. L’articolo 8 capoverso 4 Cost. conferisce già oggi al legislatore il mandato di eliminare gli svantaggi nei loro confronti. La LDis, entrata in vigore nel 2004, prevede provvedimenti per eliminare e prevenire questi svantaggi. In base all’avamprogetto adottato dal Consiglio federale alla fine del 2024, la LDis sarà estesa ad altri ambiti, in particolare alle prestazioni for- nite da privati e ai rapporti di lavoro di privati. Nel quadro della sua politica in favore delle persone disabili, il Consiglio federale ha inoltre riconosciuto la necessità di adot- tare ulteriori misure per garantire l’effettiva parità di trattamento delle persone con di- sabilità. Tra queste figurano un miglior coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e misure di sensibilizzazione della popolazione. Il mandato di cui all’articolo 8 capoverso 4 Cost. è rivolto anche ai Cantoni, alcuni dei quali hanno già emanato leggi proprie sui diritti delle persone con disabilità.
Abbinando il mandato di promuovere l’uguaglianza con misure di adeguamento e so- stegno necessarie per la sua effettiva attuazione, l’iniziativa introduce quello che, a prima vista, costituisce un nuovo diritto.
A un esame più approfondito, emerge tuttavia che la Costituzione federale offre già oggi a Confederazione e Cantoni un quadro adeguato a tal fine. A livello sia federale che cantonale esistono infatti misure e prestazioni espressamente finalizzate a pro- muovere la partecipazione alla società delle persone con disabilità. A livello federale, vi rientrano in particolare le prestazioni dell’AI. È fuori discussione che, alla luce degli impegni derivanti dalla CDPD, ratificata dalla Svizzera nel 2014, queste misure e pre- stazioni dovranno essere regolarmente riesaminate e, se necessario, adeguate in modo ancora più rigoroso ai principi fondamentali della CDPD.
Nonostante i miglioramenti conseguiti negli ultimi anni, il Consiglio federale ritiene che sussistano ancora lacune, in particolare per quanto riguarda il diritto delle persone con disabilità all’autodeterminazione abitativa. Ancora oggi, molte persone che necessitano di assistenza a causa di una disabilità sono limitate nella scelta della forma abitativa e,