Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine
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formazione professionale (LFPr) e la legge federale del 24 marzo 200610 sulla radiote- levisione (LRTV).
Nel dicembre del 2024 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della LDis11. L’obiettivo perseguito con questa revisione parziale è rafforzare la protezione contro gli svantaggi in particolare negli ambiti del lavoro e delle presta- zioni. È previsto di applicarla anche ai datori di lavoro e ai fornitori privati di prestazioni destinate al pubblico, che dovranno adottare gli accomodamenti ragionevoli necessari per permettere alle persone con disabilità di svolgere un’attività lavorativa o di fruire delle prestazioni alle stesse condizioni delle persone senza disabilità.
Negli ultimi anni anche diversi Cantoni hanno emanato leggi sulle pari opportunità delle persone con disabilità. Il Cantone di Basilea Città è stato il primo ad adottare, nel set- tembre del 2019, una legge sui diritti delle persone con disabilità. La legge sull’inclu- sione e l’accompagnamento delle persone con disabilità a Neuchâtel e la legge sui diritti e l’inclusione delle persone con disabilità in Vallese sono entrate in vigore en- trambe il 1° gennaio 2022. Il Parlamento del Cantone di Basilea Campagna ha appro- vato una legge sui diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore nel gennaio del 2023.
Mentre la LDis definisce il quadro generale per il pari trattamento delle persone con disabilità, le assicurazioni sociali, in particolare l’assicurazione per l’invalidità, preve- dono prestazioni per la copertura del fabbisogno vitale e per la promozione dell’inte- grazione professionale e la partecipazione alla vita sociale. Queste prestazioni contri- buiscono a garantire l’effettiva parità di trattamento delle persone con disabilità. In con- formità all’articolo 112b capoversi 1 e 2 Cost., la Confederazione e i Cantoni promuo- vono l’integrazione degli «invalidi», secondo la terminologia consacrata in occasione dell’adozione della disposizione, mediante la costruzione e la gestione di istituzioni.
L’articolo 24 Cost. garantisce inoltre a tutte le persone di nazionalità svizzera, con e senza disabilità, la libertà di domicilio, ovvero il diritto di scegliere liberamente il luogo in cui stabilirsi. Questa garanzia deve essere attuata in modo concreto in conformità all’articolo 35 Cost., che impone alle autorità di provvedere affinché i diritti fondamen- tali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. In ragione del loro statuto particolare, le persone straniere non possono avvalersi della libertà di domicilio : in assenza di trattati internazionali conclusi dalla Svizzera che garantiscano loro la libera circolazione, devono rispettare le condizioni di soggiorno previste dalle disposizioni del diritto federale, in particolare dalla legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), anche se si sono stabilite in Svizzera o vi soggiornano legalmente.
10 RS 784.40
11 FF 2025 300
12 RS 142.20