Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine

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questa disposizione, sulla quale si fondano già oggi diverse misure e prestazioni volte a promuovere l’integrazione sociale degli «invalidi».

L’articolo 112b Cost. è stato adottato nel quadro della nuova impostazione della pere- quazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)20, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, e definisce le competenze di Confedera- zione e Cantoni in materia di integrazione degli «invalidi». La ripartizione delle compe- tenze operata con la NPC si basa sulla distinzione tra prestazioni individuali e collet- tive21.

In conformità all’articolo 112b capoverso 1 Cost., la Confederazione promuove l’inte- grazione degli «invalidi» versando prestazioni (individuali) in denaro e in natura. A que- sto scopo può utilizzare fondi dell’AI. È su questa base legale che si fondano le presta- zioni individuali dell’AI.

In conformità all’articolo 112b capoverso 2 Cost., i Cantoni promuovono l’integrazione degli «invalidi», in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo. Rientrano pertanto nella competenza esclusiva dei Cantoni le prestazioni collettive, ovvero i contributi che non possono essere attribuiti individualmente.

L’articolo 112b capoverso 3 Cost. prevede infine che la legge stabilisca gli obiettivi, i principi e i criteri dell’integrazione degli «invalidi». In questo contesto occorre tenere conto anche dei principi costituzionali di ripartizione dei compiti (principi della NPC)22, in particolare del principio della sussidiarietà (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.), il principio dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.) e il rispetto dell’autonomia organiz- zativa e finanziaria dei Cantoni (art. 47 cpv. 2 Cost.).

La competenza della Confederazione di emanare una legislazione quadro sull’integra- zione è quindi limitata: da un lato, non comprende tutte le persone con disabilità, ma si limita alla cerchia più ristretta delle persone «invalide», dall’altro, consente esclusiva- mente alla Confederazione di stabilire gli obiettivi, i principi e i criteri dell’integrazione, lasciando ai Cantoni un ampio margine di manovra per la loro attuazione. La Confede- razione non ha quindi la competenza, ad esempio, di imporre ai Cantoni l’introduzione nella loro legislazione di un determinato tipo di prestazioni individuali che favoriscano l’autonomia e la responsabilità delle persone con disabilità. La Confederazione non dispone inoltre di alcuna competenza legislativa in materia di aiuto e cure a domicilio

20 RU 2007 5765

21 FF 2002 2065, pag. 2207; UFG, Gutachten zur Kompetenzausscheidung nach Art. 112b und 112c BV, perizia dell’Ufficio federale di giustizia del

10 settembre 2024, disponibile in tedesco su www.bj.admin.ch > Publikationen & Service > Berichte, Gutachten und Verfügungen > Berichte und Gutachten

22 FF 2002 2065, pag. 2223 segg.; rapporto del Consiglio federale del 12 settembre 2014 in adempimento del postulato Stalder Markus 12.3412 del 29 maggio 2012 «Verifica del rispetto dei principi della NPC», disponibile in tedesco e francese.