Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine

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196128 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) il Consiglio federale introdurrà il con- fronto con i prezzi praticati all’estero e la possibilità per i datori di lavoro di presentare all’AI per conto degli assicurati una richiesta di mezzi ausiliari destinati alla sistema- zione del posto di lavoro. La mozione Lohr 21.4089 «Integrazione più efficiente sul posto di lavoro. Anche i datori di lavoro devono poter inoltrare richieste per adeguare la postazione di lavoro» potrà quindi essere tolta dal ruolo.

Confronto con i prezzi praticati all’estero

Nell’ambito del rapporto in adempimento del postulato è stata esaminata anche la pos- sibilità di introdurre il confronto con i prezzi praticati all’estero quale strumento di rego- lamentazione dei prezzi dei mezzi ausiliari. Con questo approccio si persegue l’obiet- tivo di rendere più trasparenti le spese per i mezzi ausiliari, ed eventualmente ridurle, mediante un confronto con i prezzi praticati in altri Paesi.

La forma di rimborso degli importi forfettari e quella degli importi massimi possono es- sere migliorate sancendo per legge la possibilità di effettuare un confronto con i prezzi praticati all’estero e tenendo conto del medesimo nel calcolo di questi importi. Questa regolamentazione ricalca le attuali disposizioni previste per l’EMAp29. Nell’assicura- zione malattie (AMal) l’economicità dei medicamenti è stabilita in base a un sistema chiaramente definito a livello di ordinanza (OAMal30)31, fondato sulle disposizioni legali dell’articolo 32 LAMal32. Queste prescrivono che le prestazioni devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L’ordinanza precisa metodi e procedure per la valutazione dell’economicità. Per la valutazione dell’economicità di un medicamento si procede tra l’altro a un confronto con i prezzi praticati all’estero: a tal fine il prezzo di un medica- mento è confrontato con il prezzo di fabbrica medio per la consegna dello stesso me- dicamento nei Paesi esteri di riferimento. Se previsti, sono considerati anche gli sconti vincolanti ivi imposti ai fabbricanti. Inoltre, l’OAMal prevede che questa valutazione dell’economicità venga effettuata a scadenze regolari, al fine di garantire durevolmente che i criteri di economicità continuino a essere adempiuti.

Nell’AI vi è una base legale secondo cui nella fornitura dei mezzi ausiliari si deve ri- spettare il principio di economicità. Gli articoli 1a e 21 capoverso 3 LAI stabiliscono che i mezzi ausiliari sono forniti in un tipo semplice e adeguato. L’articolo 2 capoverso 4

28 RS 831.201

29www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) > Elenco dei mezzi e degli apparecchi valido dal 1° gennaio 2024, versione corretta del 7 marzo 2024 (punto 2.2)

30 RS 832.102

31 Art. 65b e 65bquater OAMal

32 RS 832.10