Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine

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modo il diritto ai mezzi ausiliari non venga, in parte, esteso al datore di lavoro. Con l’istituzione (involontaria) di un tale diritto, il datore di lavoro potrebbe essere autoriz- zato alla consultazione degli atti. Dati (medici) altamente personali degli assicurati po- trebbero così essere comunicati ai datori di lavoro contro la volontà dei diretti interes- sati, il che non è sicuramente nelle intenzioni dei fautori della mozione. Secondo l’arti- colo 6 capoverso 7 lettera a della legge federale del 25 settembre 202034 sulla prote- zione dei dati (LPD), per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione è inoltre necessario l’espresso consenso della persona interessata. Benché questa di- sposizione non sia direttamente vincolante per gli uffici AI, questi devono comunque tenerne conto, tantopiù che diverse leggi cantonali sulla protezione dei dati contem- plano disposizioni analoghe. Inoltre, l’articolo 66 capoverso 1bisOAI stabilisce che, in caso di richiesta da parte di terzi, l’assicurato deve autorizzare le persone e i servizi menzionati nella richiesta a fornire agli organi dell’AI tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle pre- stazioni.

Una richiesta da parte del datore di lavoro senza il consenso dell’assicurato lederebbe anche l’autonomia di quest’ultimo. Vi è inoltre un altro problema: nell’AI non sono pre- viste richieste diverse per le varie prestazioni auspicate. Una richiesta di prestazioni AI (a prescindere dalla prestazione auspicata) comporta quindi che l’assicurazione, in virtù del principio inquisitorio, debba procedere d’ufficio a tutti gli accertamenti neces- sari. Questo principio dell’istruzione d’ufficio impone all’AI un esame completo del diritto alle prestazioni e non soltanto un esame dell’eventuale diritto al mezzo ausiliario. Qua- lora un assicurato negasse il suo consenso alla raccolta di dati degni di particolare protezione ai fini dell’esame del diritto alle prestazioni, questo potrebbe essere inter- pretato quale violazione dell’obbligo di informare e di collaborare o anche dell’obbligo di ridurre il danno, il che potrebbe avere ripercussioni giuridiche negative per l’assicu- rato. Pertanto, l’analogia con l’articolo 3b capoverso 3 LAI invocata dall’autore della mozione non è pertinente, poiché esso tratta unicamente della comunicazione di rile- vamento tempestivo, che, contrariamente alla richiesta di prestazioni AI, non ha le im- portanti conseguenze precedentemente descritte. Questo fatto emerge chiaramente anche dalla struttura della legge, che indica le prestazioni dell’AI soltanto nel capitolo 3 (art. 4 segg. LAI).

Nell’ambito del rilevamento tempestivo (art. 3a segg. LAI), il datore di lavoro ha già oggi la possibilità di effettuare una comunicazione all’ufficio AI, se il mantenimento del posto di lavoro di un assicurato è a rischio per ragioni di salute. L’assicurato va informato di tale comunicazione. In un primo tempo l’ufficio AI verifica se vi sia un rischio d’invalidità e a questo scopo può convocare l’assicurato a un colloquio di rilevamento tempestivo; in seguito comunica per iscritto all’interessato se è opportuno o meno presentare una richiesta di prestazioni AI. Dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni AI, gli specialisti degli uffici AI possono avviare in modo rapido e semplice provvedimenti d’intervento

34 RS 235.1