Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine
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OMAI33 precisa questi requisiti stabilendo esplicitamente che i mezzi ausiliari devono essere economici. A questo riguardo, con la DTF 143 V 190 il Tribunale federale ha stabilito che il criterio dell’adeguatezza va considerato nella valutazione dell’economi- cità. Il confronto con i prezzi praticati all’estero previsto nell’AMal per la valutazione dell’economicità andrà dunque ripreso in modo analogo nell’AI per i mezzi ausiliari e anche in questo caso dovrà essere attuato a livello di ordinanza. La considerazione dei prezzi praticati all’estero renderà più trasparente, efficiente e parsimoniosa la fornitura dei mezzi ausiliari, pur continuando a tenere conto dei bisogni degli assicurati.
Mozione Lohr 21.4089 «Integrazione più efficiente sul posto di lavoro. Anche i datori di lavoro devono poter inoltrare richieste per adeguare la postazione di lavoro»
La mozione chiede un adeguamento delle basi giuridiche, affinché in futuro anche i datori di lavoro – e non solo i lavoratori – possano inoltrare all’AI una richiesta di mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro. L’obiettivo è quello di ridurre l’onere amministrativo e rendere più efficienti i processi.
Dopo un esame approfondito, la mozione andrà attuata in modo pratico e pragmatico. In futuro i datori di lavoro dovranno avere la possibilità di presentare una richiesta di mezzi ausiliari all’AI, se ritengono che un assicurato necessiti di un mezzo ausiliario sul posto di lavoro. La richiesta potrà essere depositata soltanto per mezzi ausiliari figuranti nell’OMAI e contrassegnati con un asterisco. L’assicurato avrà diritto a tali mezzi ausi- liari soltanto se gli sono indispensabili per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefa- zione funzionale o per svolgere l’attività esplicitamente menzionata nel numero corri- spondente dell’allegato. La richiesta andrà discussa con l’assicurato e firmata da quest’ultimo. Dopo l’inoltro della richiesta, l’ufficio AI esaminerà il diritto dell’assicurato al mezzo ausiliario in questione.
Tale attuazione della mozione offrirebbe diversi vantaggi: innanzitutto garantirebbe l’autonomia dell’assicurato, poiché quest’ultimo manterrebbe il controllo sull’autorizza- zione della comunicazione dei dati; nel contempo i datori di lavoro potrebbero assu- mere un ruolo attivo nell’integrazione professionale dei collaboratori con disabilità, senza incorrere in incertezze giuridiche o in problemi legati alla protezione dei dati. Dato che le condizioni per il diritto ai mezzi ausiliari non cambierebbero e la modifica sarebbe di natura prettamente organizzativa, questa potrebbe essere attuata a livello di ordinanza. Concretamente, si prevede di modificare l’articolo 66 OAI.
Non è opportuno attuare la mozione alla lettera, poiché questo solleverebbe vari inter- rogativi: se infatti si prevedesse una semplice informazione dell’assicurato riguardo alla presentazione di una richiesta di prestazioni AI, si porrebbero questioni di fondo ri- guardo al diritto ai mezzi ausiliari. Il destinatario della decisione dell’AI è l’assicurato ed è quindi lui a dover far valere i propri diritti in un eventuale procedimento giudiziario. Se il datore di lavoro fosse autorizzato a presentare una richiesta di prestazioni AI senza che l’assicurato debba dare il proprio consenso, si porrebbe la questione se in questo