Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine
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7 Commento ai singoli articoli
7.1 Considerazioni generali sulla terminologia
L’articolo 112b Cost. impiega il concetto di integrazione senza definirlo in modo pre- ciso39. Tuttavia, secondo alcune analisi della dottrina, le versioni francese e italiana della Costituzione e della LAI indicano più chiaramente che l’integrazione deve essere intesa in senso lato, distinta dall’«integrazione» in senso stretto come intesa nel diritto dell’assicurazione per l’invalidità. Questa interpretazione ampia è anche conforme alla CDPD. Basandosi su questo approccio, il presente avamprogetto utilizza il concetto più moderno e più esteso di inclusione.
A differenza dell’integrazione, che mira ad aiutare le persone ad adattarsi alle strutture esistenti, l’inclusione implica l’adattamento delle strutture per renderle accessibili a tutte le persone, comprese quelle con disabilità. Una società inclusiva è una società fondata sulla parità di trattamento e sulla diversità. L’obiettivo è istituire un quadro sufficiente- mente flessibile e privo di discriminazioni per garantire la partecipazione di tutti.
Sebbene si sovrappongano in parte, il concetto di «persona con disabilità» e quello di «invalido» hanno usi ben distinti sul piano giuridico. Concretamente, il primo è utilizzato nelle politiche in favore dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 4 Cost.; LDis; CDPD), il secondo si riferisce invece al concetto di invalidità ai sensi della Costituzione federale (art. 112, 112b e 112c) e del diritto delle assicurazioni sociali (LAI e legge federale del 6 ottobre 200040 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA])41. Una persona è considerata «invalida» ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali se la gravità della sua invalidità è tale da motivare il diritto alle prestazioni dell’AI (cfr. art. 4 cpv. 2 LAI), il che limita il margine di manovra del presente avamprogetto in considerazione delle persone che ne sono oggetto.
Sebbene questa distinzione abbia consentito per molto tempo un’applicazione coe- rente delle diverse prestazioni sociali e delle politiche di uguaglianza, negli ultimi anni la percezione della disabilità è cambiata radicalmente. Un tempo incentrata sulle esi- genze sanitarie o di assistenza, oggi rientra in un approccio basato sui diritti umani, che pone l’accento sull’uguaglianza.
In questo contesto, garantire l’uguaglianza significa offrire alle persone con disabilità gli stessi diritti e le stesse opportunità di cui gode la società nel suo insieme e implica
39 UFG, Gutachten zur Kompetenzausscheidung nach Art. 112b und 112c BV, perizia dell’Ufficio federale di giustizia del 10 settembre 2024, disponibile in tedesco su www.bj.admin.ch > Publikationen & Service > Berichte, Gutachten und Verfügungen > Berichte und Gutachten
40 RS 830.1
41 Nel messaggio concernente la NPC (FF 2002 2065) è precisato che il termine «invalido» dell’art. 112b Cost. designa le persone con disabilità nella loro capacità al lavoro (behinderte, d.h. erwerbsunfähige, in tedesco). L’UFG interpreta l’invalidità ai sensi dell’art. 112b Cost. in combinato disposto con l’art. 112 cpv. 1 Cost., che funge da base per il versamento delle rendite AI. Il concetto di invalidità è concretizzato nella LAI (art. 4 e 5), che fa riferimento all’art. 8 LPGA.