Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine
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sistema rigido, è quest’ultimo che deve tenere conto fin dall’inizio delle esigenze spe- cifiche di ciascuno. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale promuovere la piena ed effettiva partecipazione delle persone interessate a tutti i livelli, in particolare coinvolgendole nelle decisioni che le riguardano.
Partendo dal principio che la disabilità non deve essere considerata una limitazione individuale, ma una caratteristica della diversità umana – in conformità con l’approccio della CDPD basato sui diritti umani –, la lettera c stabilisce il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone interessate come principi generali della legge.
Il capoverso 2 esige che si presti particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, in par- ticolare alle donne e ai bambini. Le persone interessate non costituiscono infatti un gruppo omogeneo e alcune caratteristiche, come il genere o l’età, possono influire sulle esigenze specifiche. La presa in considerazione di tali esigenze non ha tuttavia alcuna conseguenza sulle competenze della Confederazione in materia di uguaglianza tra donne e uomini o di aiuto alle persone anziane (art. 112c cpv. 2 Cost.). A questo pro- posito va sottolineato che una persona non rientra nella categoria delle persone con disabilità a causa della sua età avanzata o dei disturbi che vi sono associati.
Sezione 3 Principi della promozione dell’autonomia abitativa
La sezione 3 sancisce i principi della promozione dell’autonomia abitativa. Sebbene le disposizioni siano specificamente riferite a questo ambito, sono concepite in modo da poter essere estese ad altri ambiti nel quadro di future revisioni legislative. La sezione definisce un quadro comune per la Confederazione e i Cantoni.
Art. 4 Principi generali
Il capoverso 1 esige che la Confederazione e i Cantoni garantiscano alle persone inte- ressate il diritto di vivere, secondo il loro desiderio, nella propria economia domestica, in un istituto o in un’altra struttura abitativa con assistenza collettiva. L’articolo illustra il principio dell’autonomia abitativa: al di là della semplice idea di alloggio individuale o indipendente, questo principio implica la possibilità di scegliere liberamente il proprio modo di vita, ovvero il luogo di residenza e la forma abitativa. A tal fine, la Confedera- zione e i Cantoni svolgono un ruolo centrale di sostegno e agevolazione.
Il capoverso 2 impone a Confederazione e Cantoni di mettere a disposizione delle per- sone interessate le prestazioni che permettono loro di esercitare il diritto all’autonomia abitativa, in particolare l’accesso all’assistenza personale. Oltre a garantire l’autonomia delle persone con disabilità e la loro inclusione attiva nella società, queste misure de- vono prevenire qualsiasi forma di isolamento o segregazione.
Il capoverso 3 lettera a prevede che la Confederazione e i Cantoni promuovano la rea- lizzazione di alloggi privi di ostacoli tecnici o architettonici o l’adeguamento di quelli esistenti per renderli accessibili alle persone interessate. Questa condizione, derivante dalla LDis e dalle leggi cantonali sull’edilizia, è indispensabile per garantire la vita indi- pendente e l’inclusione nella società delle persone interessate. L’accessibilità deve es- sere assicurata a tutte le persone, comprese quelle con disabilità sensoriale, cognitiva o psichica.