Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine

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esigenze delle persone interessate)44. Le condizioni minime per il riconoscimento sono stabilite all’articolo 7. Spetta ai Cantoni definire in dettaglio le condizioni per il ricono- scimento.

Il capoverso 2 elenca le diverse categorie di istituzioni che possono essere ricono- sciute: istituzioni che offrono alloggi, posti di lavoro o altre attività svolte in comunità durante il giorno45. Non rientrano invece nel campo di applicazione di questo articolo le istituzioni mediche o di integrazione professionale. La formulazione volutamente ampia del concetto di istituzione consente di includere diverse categorie di istituzioni, sia pub- bliche che private, e di assicurare così un’offerta diversificata e adeguata alle diverse esigenze delle persone interessate46. Questa definizione è ripresa, per l’essenziale, dall’articolo 3 LIPIn, il che implica che l’offerta garantita dai Cantoni dovrà comprendere le stesse categorie di istituzioni attualmente previste. Sono proposti alcuni adegua- menti per modernizzare la terminologia e l’approccio della LIPIn.

La lettera a riguarda le forme classiche di alloggio in istituto, il che non impedisce ai Cantoni di estendere la loro offerta ad altre forme di assistenza.

La lettera b riguarda le aziende specializzate nell’impiego di persone con disabilità.

La lettera c riguarda invece i centri diurni che offrono in particolare attività ricreative alle persone interessate. In questo caso l’accento è posto sulla dimensione sociale e par- tecipativa.

Infine, la lettera d amplia la portata della definizione alle strutture miste o alle unità integrate in una struttura di cui altre unità svolgono compiti non contemplati dalla pre- sente legge. Questa disposizione sottolinea che è la natura delle prestazioni offerte a determinare il carattere istituzionale.

I capoversi 3 e 4 riprendono tali e quali l’articolo 5 capoverso 2 LIPIn. Il riconoscimento compete di norma al Cantone sul cui territorio si situa l’istituzione. Il Cantone ha la possibilità di trasferire questa competenza a un altro Cantone, in particolare se l’istitu- zione in questione non si rivolge esclusivamente alle persone domiciliate sul suo terri- torio. Se riconosciuta da un Cantone, l’istituzione può essere riconosciuta da altri Can- toni senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 147.

44 Adriano Previtali, Perizia legale: Prospettive di una revisione della LIPIn, Friburgo, 5 marzo 2025, consid. 11.1, disponibile in francese su www.ufpd.admin.ch > Diritto > Diritto svizzero > Progetti legislativi in corso > Controprogetto indiretto all’iniziativa per l’inclusione

45 FF 2002 2065, pag. 2204 segg.

46 Adriano Previtali, Perizia legale: Prospettive di una revisione della LIPIn, Friburgo, 5 marzo 2025, consid. 11.1, disponibile in francese su www.ufpd.admin.ch > Diritto > Diritto svizzero > Progetti legislativi in corso > Controprogetto indiretto all’iniziativa per l’inclusione

47 Messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), FF 2005 5349