Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

l’eliminazione degli ostacoli e l’adeguamento delle strutture sociali. Le prestazioni di assistenza svolgono un ruolo fondamentale in questo processo, poiché consentono di compensare gli svantaggi legati alla disabilità e di garantire l’effettivo accesso ai diritti, all’inclusione e all’autonomia. Per questo motivo, il presente avamprogetto punta all’in- clusione delle persone con disabilità in senso lato, in particolare delle persone che be- neficiano di misure di sostegno e accompagnamento ai sensi dell’articolo 112b Cost.

Infine, nel suo rapporto del 15 settembre 2023 «Modernizzare la lingua nella legge sull’assicurazione contro l’invalidità» in adempimento del postulato 20.3002 della CSSS-S42, il Consiglio federale ha riconosciuto la fondatezza delle critiche mosse a determinati termini ritenuti sminuenti e obsoleti da parte delle persone interessate. Ha lasciato intravedere la possibilità di esaminare in modo approfondito una serie di espressioni in vista della loro eventuale sostituzione, in occasione di future revisioni materiali della LAI. Tra queste espressioni figurano «invalidità», «grande invalidità», «infermità», «infermità congenita» o «andicappati» come aggettivo sostantivato. Il Co- mitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità raccomanda inoltre di «eliminare dal suo quadro legale e politico a livello federale, cantonale e comunale ogni espressione sminuente riferita alle persone con disabilità e sostituirla con una termino- logia che rispetti la dignità delle persone con disabilità»43. È soprattutto incoraggiata da questa raccomandazione che l’Amministrazione federale s’impegna ad adottare un lin- guaggio non discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità.

7.2 Nuova legge federale sull’inclusione

Sezione 1 Disposizioni generali

La sezione 1 introduce le disposizioni generali della legge sull’inclusione delle persone con disabilità. Presenta lo scopo e l’oggetto della legge e stabilisce un quadro program- matico per la promozione della vita indipendente e l’inclusione delle persone interes- sate. Precisa che la legge si prefigge di fornire a Confederazione e Cantoni linee guida sotto forma di obiettivi e principi generali.

Art. 1 Scopo

Il capoverso 1 formula in modo generale lo scopo dell’avamprogetto di legge: promuo- vere la vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone interessate.

Il capoverso 2 lettera a concretizza lo scopo della legge per quanto riguarda la vita indipendente ispirandosi alla definizione fornita dal Comitato per i diritti delle persone con disabilità nella sua Osservazione generale n. 5 (2017) sulla vita indipendente e l’inclusione nella società. Concretamente, questo concetto designa la possibilità per le

42 Disponibile su www.parlamento.ch > 20.3002 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare

43 Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera, 13 aprile 2022, raccomandazione 8 lett. b, traduzione non ufficiale disponibile su www.ufpd.admin.ch > Diritto > Diritto internazionale > Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità > Rapporti degli Stati parte della CDPD