Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine
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persone interessate di disporre di tutti i mezzi necessari per scegliere e gestire la pro- pria vita e per prendere tutte le decisioni che la riguardano. La vita indipendente ri- manda direttamente alla sfera individuale: la persona con disabilità è un soggetto di diritto a pieno titolo, in grado di compiere scelte, se del caso, con il sostegno e l’assi- stenza necessari. Non si tratta quindi soltanto di poter scegliere il luogo dove vivere e la modalità di alloggio, ma anche di preservare la propria autonomia e la propria libertà di scelta senza vedersi imporre un quadro e condizioni di vita determinati.
La lettera b concretizza lo scopo della legge per quanto riguarda l’inclusione, ispiran- dosi alla definizione di cui all’articolo 19 CDPD. L’inclusione nella società si basa sul principio della piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita sociale. Riveste una di- mensione sociale, che implica l’eliminazione degli ostacoli e l’attuazione di misure con- crete che consentano l’uguaglianza di diritto e di fatto.
Art. 2 Oggetto
Il capoverso 1 fa espressamente riferimento all’articolo 112b capoverso 3 Cost., che conferisce al legislatore federale il mandato di stabilire gli obiettivi, i principi e i criteri dell’integrazione, con la differenza che utilizza il termine «inclusione». La competenza normativa della Confederazione nei confronti dei Cantoni è limitata alle prestazioni col- lettive negli ambiti dell’alloggio e del lavoro. La legge sull’inclusione delle persone con disabilità intende creare un quadro comune per Confederazione e Cantoni. In quanto legge quadro, definisce gli obiettivi programmatici, i principi dell’attuazione di tali obiet- tivi.
Il capoverso 2 precisa gli aspetti complementari disciplinati dalla legge, ovvero le con- dizioni per il riconoscimento delle istituzioni, i principi della partecipazione finanziaria dei Cantoni alle misure di inclusione e l’elaborazione di piani d’azione cantonali.
Sezione 2 Obiettivi dell’inclusione delle persone interessate
La sezione 2 elenca gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione e dai Cantoni in mate- ria di inclusione delle persone interessate.
Art. 3
L’articolo 3 stabilisce gli obiettivi generali che la Confederazione e i Cantoni devono perseguire per favorire l’inclusione delle persone interessate. Questi obiettivi si ispirano alle norme costituzionali e internazionali di rango superiore e devono essere attuati nel rispetto del principio di proporzionalità.
La lettera a si riallaccia direttamente al diritto delle persone interessate di condurre una vita indipendente e responsabile. Questo diritto implica la possibilità di decidere libera- mente e nel modo più autonomo possibile dei diversi aspetti della propria esistenza, beneficiando del sostegno necessario per farlo.
L’obiettivo della lettera b è promuovere un modello sociale inclusivo che vada oltre la semplice integrazione. Anziché pretendere dalle persone interessate di adattarsi a un