Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine

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La consulenza e l’accompagnamento di cui al capoverso 3 lettera b sono elementi es- senziali per favorire l’autonomia abitativa delle persone interessate. Queste ultime de- vono essere sistematicamente informate del loro diritto di scegliere liberamente il pro- prio modo di vita e il proprio luogo di residenza. A tal fine è fondamentale che possano contare, da un lato, sul sostegno esterno di una persona di fiducia e, dall’altro, su una consulenza specializzata, di qualità e indipendente da parte di un’istituzione.

Il capoverso 4 precisa la competenza dei Cantoni in materia di organizzazione. Spetta a loro stabilire le modalità delle prestazioni ambulatoriali, incluse in particolare la piani- ficazione dell’offerta, l’ammissione dei fornitori e l’istituzione di un meccanismo di con- trollo.

Le prestazioni individuali offerte a livello federale non possono includere l’aiuto e le cure a domicilio di cui all’articolo 112c capoverso 1 Cost., poiché la Confederazione non ha alcuna competenza legislativa in materia. Il capoverso 5 consente ai Cantoni di farlo nel quadro delle loro competenze.

Art. 5 Principi delle misure di promozione dell’autonomia abitativa

L’articolo 5 stabilisce i principi applicabili alle misure adottate dalla Confederazione e dai Cantoni. In tutti i casi, tali misure devono rispettare il principio della proporzionalità, affinché l’intervento della Confederazione e dei Cantoni rimanga sempre ragionevole rispetto all’interesse perseguito.

La lettera a mira a garantire che le misure messe a disposizione rispettino la libertà di scelta dell’alloggio, indipendentemente dal tipo o dal grado di disabilità. Questa libertà di scelta deriva direttamente dall’articolo 19 CDPD.

La lettera b esige che le misure della Confederazione e dei Cantoni siano adeguate alle esigenze specifiche delle persone interessate.

Infine, la lettera c esige che le prestazioni siano concesse in funzione delle esigenze individuali. La disposizione non precisa i metodi da utilizzare per determinare le esi- genze nel singolo caso.

Sezione 4 Riconoscimento di istituzioni

Alcune disposizioni della presente sezione riprendono i criteri della LIPIn, riformulandoli e modernizzandoli.

Art. 6 Principi

I capoversi 1 e 5 corrispondono all’articolo 4 LIPIn.

Il capoverso 1 conferisce ai Cantoni la competenza di riconoscere le istituzioni che os- servano gli obiettivi e i criteri della legge. Per essere riconosciuta, un’istituzione deve adempiere criteri quantitativi (numero di posti) e qualitativi (assistenza adeguata alle