Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 5 prevede che il Cantone competente comunichi la concessione, il diniego o la revoca del riconoscimento mediante decisione formale, ossia mediante un atto a cui può essere interposto ricorso.
Art. 7 Condizioni per il riconoscimento
L’articolo 7 stabilisce le condizioni minime che le istituzioni devono adempiere per ot- tenere il riconoscimento cantonale. I Cantoni possono prevederne altre. L’articolo cor- risponde all’articolo 5 capoverso 1 LIPIn.
Le lettere a e b corrispondono alle lettere a e b dell’articolo 5 capoverso 1 LIPIn.
La lettera c prevede che le istituzioni istaurino un dialogo costruttivo con la persona interessata per chiarire le sue esigenze e i suoi desideri, in particolare per quanto ri- guarda il luogo di residenza e la forma abitativa. Questo approccio è essenziale per garantire che le scelte rispettino pienamente la volontà e i diritti della persona. A tal fine, le istituzioni potrebbero ad esempio elaborare un progetto di vita con la persona interessata, ai sensi dell’articolo 19 CDPD. In quest’ottica, può rivelarsi necessario un accompagnamento, sia per informare la persona con disabilità sia per aiutarla a sbri- gare le pratiche amministrative necessarie. L’accompagnamento può comprendere la consulenza di una persona specialista sufficientemente indipendente dall’istituzione, soprattutto se la persona interessata esprime il desiderio di vivere al di fuori di essa.
Le lettere d ed e corrispondono alle lettere c e d dall’articolo 5 capoverso 1 LIPIn e impongono alle istituzioni un obbligo di informazione, al fine di assicurare che le per- sone interessate e i loro rappresentanti legali dispongano degli elementi necessari per poter scegliere in modo consapevole l’ingresso in un’istituzione. Le informazioni de- vono essere comunicate per scritto.
La lettera f corrisponde alla lettera e dell’articolo 5 capoverso 1 LIPIn. Nell’attuazione delle misure previste dalla legge, le istituzioni devono rispettare i diritti fondamentali delle persone interessate. La presente disposizione precisa in particolare due diritti fondamentali nel contesto dell’inclusione, ovvero il diritto alla sfera privata e il diritto ai contatti sociali. La libertà personale e il diritto al rispetto della vita privata garantiti, ri- spettivamente, dall’articolo 10 capoverso 2 Cost. e dall’articolo 8 CEDU, inglobano le dimensioni fondamentali dell’esistenza umana, compresi gli aspetti affettivi, emotivi e sessuali. Qualsiasi restrizione di questi diritti fondamentali è ammessa esclusivamente alle condizioni rigorose di cui all’articolo 36 Cost. Il diritto a una vita affettiva e sessuale appagante può quindi essere limitato soltanto per proteggere interessi pubblici o privati chiaramente identificabili e sufficientemente importanti. Conformemente al principio della proporzionalità, la salvaguardia dell’ordine pubblico o la protezione di diritti altrui devono essere garantiti, per quanto possibile, con mezzi meno invasivi. Le restrizioni alla libertà individuale sono ammissibili soltanto come ultima risorsa, quando nessun’al- tra soluzione consente di conciliare gli interessi in gioco, in particolare attraverso la formazione, la sensibilizzazione e l’informazione delle persone che vivono in un istituto,