Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

Il 19 dicembre 1997 l’Assemblea federale ha adottato la LTTP, che costituisce il quadro di riferimento per la TTPCP in Svizzera. Nel suo messaggio dell’11 settembre 19965 a sostegno di una legge federale concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, il Consiglio federale proponeva l’introduzione di una tassa commisurata alle prestazioni al più presto nell’anno 2001.

Il nuovo sistema di tassazione ha consentito di finanziare il traffico pesante tenendo maggiormente conto del principio di causalità. Sono stati considerati, oltre ai costi dell’infrastruttura (costruzione, gestione e manutenzione delle strade), anche i costi esterni (salute, inquinamento fonico, incidenti, danni agli immobili). Tali costi rappresentavano di fatto un fattore di distorsione nella concorrenza fra strada e rotaia. Soltanto imputandoli al traffico pesante è stato possibile sfruttare al meglio le capacità della ferrovia e rendere redditizio il trasporto merci su rotaia. Con l’approvazione dell’articolo 36sexiesdella Costituzione federale del 1874 (oggi art. 84 Cost.) sulla protezione delle Alpi, il Popolo sovrano aveva inoltre sottolineato la propria volontà di trasferire su rotaia il traffico transalpino per il trasporto di merci.

1.1.1.1 Aliquota della TTPCP proposta dal Consiglio federale nel suo messaggio dell’11 settembre 1996

L’importo dovuto si calcola sostanzialmente sulla base del peso totale autorizzato dei veicoli e della tratta percorsa. L’aliquota è pertanto espressa in centesimi per chilometro percorso sulle strade svizzere e per tonnellata di peso totale ed è suddivisa in tre categorie di tassa. Nel corso del processo parlamentare, il regime della TTPCP ha subito diverse modifiche. Nel messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 1996 era stato descritto un metodo di calcolo specifico per la determinazione delle tariffe per le tre categorie.

Le prestazioni chilometriche dei veicoli del traffico pesante all’epoca in circolazione erano calcolate separatamente per ogni categoria di peso sulla base dei dati disponibili. Il numero di veicoli era moltiplicato per la prestazione media per ogni classe di peso, ricavando in tal modo le prestazioni complessive per peso totale. Il risultato era in seguito moltiplicato per il peso medio delle singole classi. La somma di tutte le classi dava un valore di 32 400 milioni di tonnellate-chilometri6; con le prestazioni dei rimorchi si arrivava a 47 000 milioni di tkm. I costi esterni totali rilevati all’epoca (fr. 1,15 mia.) venivano quindi divisi per quest’ultima cifra (47 mia. di tkm), ottenendo 0,02446 franchi arrotondati a 2,5 centesimi per tkm.

Il Consiglio federale ha proposto di fissare la soglia inferiore della tariffa a 1,6 centesimi per tkm. In tal modo sarebbe stata garantita innanzitutto la copertura dei costi non coperti per danni agli immobili, incidenti, inquinamento fonico e infrastrutture secondo il principio di causalità. L’aliquota massima della tassa doveva essere fissata a 3 centesimi per tkm. Fino all’entrata in vigore della tassa si sarebbero potute includere anche possibili modifiche delle basi di calcolo (per es. considerazione dei costi della salute, migliore valutazione monetaria dei danni), nonché altre categorie di costi esterni.

5 FF 1996 V 407

6 Abbreviato di seguito con tkm.