Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
1.1.1.2 Aliquote a partire dal 2001 e 2005
Preso atto del messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 1996, il Parlamento ha deciso di introdurre nella LTTP una tariffa minima di 0,6 centesimi e una tariffa massima di 2,5 centesimi per tkm, in luogo degli importi proposti dal Consiglio federale di 1,6 e 3 centesimi.
Il legislatore ha deciso che non tutti i costi esterni devono essere coperti da subito all’introduzione della TTPCP. La struttura dei prezzi è stata definita nell’articolo 8 capoverso 2 LTTP che, tutt’ora applicabile, statuisce che il Consiglio federale fissa le tariffe della tassa come segue:
a) la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato;
b) in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare [recte: ridurre] di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate;
c) se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell’articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita.
1.1.2 Rapporto tra TTPCP e ATT
Con la stipulazione degli Accordi bilaterali I nel 1999, la Svizzera ha potuto sancire la TTPCP nell’ATT (art. 37–42 ATT). L’articolo 40 ATT stabilisce il metodo di calcolo della TTPCP, mentre l’articolo 38, paragrafo 1, ATT contiene il requisito di un sistema di tariffazione non discriminatorio. L’ATT consente una politica dei trasporti coordinata tra la Svizzera e l’UE e riconosce la politica svizzera di trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia. Quale controprestazione per l’introduzione della TTPCP, la Svizzera ha accettato di innalzare gradualmente il limite di peso per gli autocarri, portandolo da 28 tonnellate nel 2000 a 40 tonnellate nel 2005.
1.1.2.1 Ruolo della TTPCP nella stipulazione degli Accordi bilaterali con l’UE
La TTPCP è riscossa in tutto il territorio doganale ed è disciplinata in ogni suo aspetto dall’ATT, entrato in vigore il 1º giugno 2002 in seguito alla cessazione dell’Accordo del 2 maggio 19927 tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia (Accordo sul traffico di transito). Dal punto di vista della Svizzera, la TTPCP costituiva una condizione imprescindibile per la stipulazione degli Accordi bilaterali con l’UE che, se non accettata dall’UE, avrebbe impedito l’entrata in vigore degli Accordi bilaterali sugli altri sei dossier.