Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

autorizzazioni per il 2001 e 2002 e di 400 000 autorizzazioni per il 2003 e 2004 (art. 8, par. 3 e 4, ATT).

Per compensare le ripercussioni dell’innalzamento del limite di peso generale, il legislatore ha portato l’aliquota massima della tassa a 3 centesimi per tonnellata e chilometro (art. 8 cpv. 1 lett. b LTTP).

Dal 1º gennaio 2005 in Svizzera il limite di peso generale per i veicoli a motore con più di quattro assi è pari a 40 tonnellate (tranne per il trasporto combinato non accompagnato [art. 67 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 13 novembre 19629 sulle norme della circolazione stradale], dove è consentito un limite di peso di 44 t).

1.1.3 Attuazione ed evoluzione della TTPCP

L’attuazione pratica della TTPCP è disciplinata dall’OTTP che regolamenta, tra l’altro, le condizioni concernenti il campo d’applicazione, il metodo di calcolo, il limite di peso, la riscossione della tassa per veicoli svizzeri ed esteri.

L’ammontare della tassa dipende dal numero di chilometri percorsi, dal peso totale massimo autorizzato e dai valori di emissione (norme EURO) del veicolo. Dal 1º gennaio 2017 l’aliquota è compresa tra 2,28 e 3,10 centesimi per tkm, a seconda della rispettiva classe prevista dalle norme EURO. Dalla loro introduzione nel 2001, le aliquote della TTPCP sono cambiate nel corso degli anni (v. n. 1.1.3.3).

La tassa viene calcolata nel modo seguente: il prezzo in centesimi per la classe di emissioni secondo la norma EURO è moltiplicato per la distanza in chilometri percorsa in Svizzera e quindi per il peso determinante del veicolo in tonnellate (cfr. art. 13 OTTP per la definizione di peso determinante). Il risultato in centesimi è la tassa da pagare.

9 RS 741.11