Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
Con l’ATT, l’UE ha accettato la graduale introduzione della TTPCP e, in generale, la politica svizzera di trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia.
La TTPCP compensava tra l’altro l’introduzione del limite delle 40 tonnellate per gli autocarri, prevista con l’ATT, forniva un contributo alla nuova ferrovia transalpina (NFTA) e contribuiva al trasferimento del traffico merci transalpino alla rotaia e quindi alla protezione delle Alpi dalle ripercussioni del traffico pesante.
1.1.2.2 Media delle aliquote massime della TTPCP
All’articolo 40, paragrafo 2, ATT è specificato che le tariffe sono attribuite a tre categorie di tassa sulla base delle norme EURO. Per la tariffazione stessa è determinante l’articolo 40, paragrafo 4, ATT. Nel sistema di tariffazione applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2005, la media ponderata delle tariffe per un veicolo con un peso effettivo di 40 tonnellate, che percorre un tragitto di 300 chilometri attraverso la catena alpina transitando in territorio svizzero (Basilea–Chiasso), non deve superare 325 franchi. La tassa per la categoria più inquinante non deve superare l’importo di 380 franchi. Questi due importi massimi sono stati adeguati al rincaro il 1º gennaio 20128, mentre un secondo adeguamento al rincaro è previsto per il 1º gennaio 2025. Inoltre, la differenza di tariffe fra una categoria e l’altra deve essere quanto più ampia possibile, ma non deve superare il 15 per cento della tassa media ponderata (art. 40, par. 2, ATT).
Limite massimo di peso valido a livello nazionale
Con l’introduzione della TTPCP nel 2001, il limite di peso per i veicoli è stato innalzato da 28 a 34 tonnellate e la rete delle strade nazionali è stata aperta ai veicoli fino a 40 tonnellate (con contingentamenti, v. infra). Tale provvedimento rispondeva a una richiesta dell’UE nell’ambito dell’ATT. La questione di un limite più elevato per il peso totale autorizzato era stata discussa nel quadro dei negoziati bilaterali con l’UE. In assenza di misure accompagnatorie, tale innalzamento avrebbe avuto ripercussioni sul volume di traffico su strada e rotaia, così come sull’ambiente. Pertanto, la TTPCP rappresentava anche uno strumento per limitare il transito attraverso la Svizzera dopo l’innalzamento del peso totale autorizzato.
I negoziati bilaterali nel settore dei trasporti terrestri miravano a preparare la sostituzione dell’Accordo sul traffico di transito nel 2005. Si trattava, in particolare, di disciplinare l’accesso delle imprese di entrambe le parti contraenti al rispettivo mercato dei trasporti su strada e su rotaia e di introdurre una politica dei trasporti coordinata mediante una procedura graduale e armonizzata. Il 1º gennaio 2001 il limite di peso è stato quindi innalzato da 28 a 34 tonnellate e sono stati inoltre introdotti i contingenti previsti dall’ATT per i veicoli da 40 tonnellate e i viaggi a vuoto e con carico leggero. Tali contingentamenti hanno avuto durata limitata e a partire dal 2005 sono stati nuovamente soppressi (art. 8, par. 6, ATT). Secondo le disposizioni dell’ATT, l’UE e la Svizzera disponevano rispettivamente di 300 000
8 Decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri CE/Svizzera del 10 giugno 2011 concernente la concessione di una riduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli delle classi di emissione EURO II e III dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato (RU 2011 4563).