Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/16: Revisione totale dell’Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base · 82 pagine
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sano avere luogo per colpa del candidato. In caso contrario la parità di trattamento di tutti i candidati risulterebbe compromessa. In linea di principio, tale sanzione può essere regolamentata a livello di programma d’istituto, ossia a livello cantonale. Tuttavia, sarebbe auspicabile un approccio standardizzato a livello nazionale.
SFG Zürich propone l’introduzione di un nuovo capoverso per il caso in cui la persona in formazione non presenti il lavoro finale.
PK ABU ZH propone l’introduzione di un nuovo capoverso per il caso in cui la presentazione non possa avvenire per colpa del candidato.
SSIC ritiene necessario introdurre regole minime standardizzate per l’esame finale e per la sua valutazione, nel caso in cui vi sia un esame finale.
Atzenweiler è del parere che il capoverso 6 OPCG in vigore debba essere aggiunto all’ordinanza.
Articolo 11
BL e SG accolgono con favore la norma riguardante l’assegnazione della nota in caso di ripetizione del campo di qualificazione «cultura generale».
H+ e OdASanté sono d’accordo con la norma.
BS è del parere che il calcolo della nota in caso di ripetizione debba essere chiarito. Per i ripetenti occorre imporre la frequenza obbligatoria, il che consente di ricalcolare una nota scolastica, oppure la redazione di un lavoro finale. GR è del parere che la nota scolastica debba essere presa in considerazione anche in caso di ripetizione. Un trattamento diverso dei campi di qualificazione «conoscenze professionali» e «cultura generale» genera una disparità di trattamento. Propone di suddividere l’articolo 11 in due capoversi.
ZG vorrebbe che le note scolastiche continuassero a essere prese in considerazione. Chiede un adeguamento dell’articolo in modo analogo all’attuale articolo 13 OPCG.
ZG desidera sapere cosa succede nel caso in cui, in una formazione professionale di base biennale, l’apprendistato non venisse superato a causa del campo di qualificazione «cultura generale», vale a dire se le note scolastiche sono troppo basse e la nota complessiva dell’ICG scende sotto la nota 4: contano solo le note dell’anno di ripetizione?
GE si stupisce che la possibilità di ottenere una nuova nota scolastica scompaia in caso di ripetizione, ossia che la certificazione nel campo della cultura generale si basi esclusivamente sul lavoro finale.
Propone di mantenere le note per i corsi regolamentati e non regolamentati anche in caso di ripetizione. Chiede una modifica dell’articolo.
NE si meraviglia della disposizione contenuta in questo articolo, in particolare nell’applicazione alle persone in formazione professionale di base biennale che non svolgono alcun lavoro finale ai sensi dell’articolo 6 lettera a. Raccomanda di inserire una disposizione per la ripetizione della nota scolastica (sul modello dell’attuale ordinanza, art. 13) e la differenziazione tra la formazione professionale di base