Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/16: Revisione totale dell’Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base · 10 pagine

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- La durata dell’insegnamento della cultura generale e delle aree d’apprendimento «Lingua e comunicazione» e «Società» deve restare invariata e il collegamento tra le due aree deve essere attuato in maniera vincolante in tutta la Svizzera.

- Nell’area d’apprendimento «Lingua e comunicazione» l’attenzione va posta sul rafforzamento delle competenze comunicative nella lingua nazionale locale. È chiaramente emerso che le lingue straniere sono importanti, ma il loro insegnamento non deve andare a discapito delle lezioni di tale lingua. Esistono già soluzioni specifiche a seconda della professione per l’acquisizione delle lingue straniere.

- Le differenze tra le formazioni di base di biennali, triennali e quadriennali per quanto riguarda i requisiti relativi all’insegnamento e alla procedura di qualificazione devono essere indicate nel programma quadro d’insegnamento.

Progetto di revisione

Il presente progetto di revisione dell’Ordinanza disciplina l’insegnamento della cultura generale, il relativo campo di qualificazione nelle formazioni di base di due, tre e quattro anni e lo sviluppo della qualità della cultura generale nella formazione professionale di base. Inoltre, tiene conto dei principi di revisione sopra elencati e garantisce che l’Ordinanza venga rivista periodicamente con il coinvolgimento dei partner e tenendo conto delle istanze delle regioni linguistiche per quanto riguarda gli sviluppi in relazione alle competenze di cultura generale da acquisire.

Quando l’Ordinanza entrerà in vigore sarà disponibile anche un programma quadro d’insegnamento basato sui principi di revisione di cui sopra. La bozza del programma quadro è allegata ai documenti di consultazione a scopo puramente informativo.

2 Aspetti principali della revisione

2.1 Contesto giuridico

Secondo l’articolo 19 capoverso 1 LFPR, la SEFRI emana ordinanze in materia di formazione professionale di base (OFor). La formazione professionale di base comprende, tra l’altro, la trasmissione e l’acquisizione della cultura generale di base (art. 15 cpv. 2 lett. b LFPr).

Secondo l’articolo 19 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 novembre 20034 sulla formazione professionale (OFPr), la SEFRI emana prescrizioni minime in materia di cultura generale per le formazioni professionali di base sotto forma di ordinanza. La presente Ordinanza disciplina la cultura generale per tutte le formazioni professionali di base.

Le ordinanze in materia di formazione della SEFRI fanno riferimento all’ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base per quanto riguarda l’insegnamento della cultura generale nelle scuole professionali e il campo di qualificazione «cultura generale» nella procedura di qualificazione con esame finale.

2.2 Obiettivo

Il presente progetto di revisione totale tiene conto degli sviluppi degli ultimi anni. La revisione mira a garantire che gli obiettivi della cultura generale tanto per l’insegnamento quanto per il campo di qualificazione siano definiti in maniera uniforme in tutta la Svizzera e tengano conto dei principi di revisione definiti dai partner.

2.3 Principali modifiche

Le principali modifiche sono elencate qui di seguito.

- Il campo di qualificazione «cultura generale» viene semplificato: nelle formazioni professionali di base biennali si rinuncia al lavoro d’approfondimento mentre in quelle triennali e quadriennali si rinuncia all’esame scritto.

- La durata del lavoro finale è specificata e la presentazione è integrata da un colloquio approfondito.

- Si precisa il calcolo della nota scolastica di cultura generale.

4 RS 412.101

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