Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/16: Revisione totale dell’Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base · 10 pagine

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che l’insegnamento della cultura generale va impartito in ogni anno di formazione per garantire questo aspetto, in particolare nel caso di modelli di formazione degressivi o progressivi.

Il capoverso 3 stabilisce il numero minimo di lezioni di cultura generale nelle formazioni professionali di base, che rimane invariato rispetto al diritto vigente. Come prescrizione minima, questa disposizione dà alla Confederazione, ai Cantoni e alle organizzazioni del mondo del lavoro la possibilità di aumentare il numero di lezioni all’interno dell’OFor. Il capoverso 4 consente alle persone che hanno concluso una formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica di far convalidare almeno 120 lezioni di cultura generale in caso di passaggio a una formazione professionale di base triennale o quadriennale. Tale norma vale a prescindere dal campo professionale in cui viene compiuta la seconda formazione professionale di base.

Art. 4 Lingua d’insegnamento

L’articolo 4 stabilisce che la lingua di insegnamento della cultura generale è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola. L’area d’apprendimento «Lingua e comunicazione» di cui all’articolo 3 capoverso 1 mira al potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative. Nell’insegnamento della cultura generale queste competenze devono essere promosse a livello orale e scritto nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola. Nelle scuole con un bacino d’utenza plurilingue si può tenere conto delle varie lingue del luogo. Se si offrono forme di insegnamento bilingue si deve fare attenzione a non indebolire la promozione della lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola, anche in previsione dell’elaborazione del lavoro finale.

3.3 Sezione 3: Campo di qualificazione «cultura generale»

La terza sezione disciplina il campo di qualificazione «cultura generale».

Art. 5 Campo di qualificazione «cultura generale»

La cultura generale è un campo di qualificazione a sé stante all’interno della procedura di qualificazione con esame finale delle formazioni professionali di base (cpv. 1). La procedura di qualificazione disciplinata nell’Ordinanza si applica a tutte le procedure di qualificazione con esame finale della formazione professionale di base. Il titolo della sezione è stato adeguato di conseguenza. Con l’abrogazione dell’articolo 1 capoverso 2 non è più possibile derogare a queste disposizioni (v. art. 1 sopra).

Nel campo di qualificazione «cultura generale», i candidati dimostrano di aver acquisito le competenze riportate nel programma quadro d’insegnamento (cpv. 2). Le valutazioni semestrali delle prestazioni e il lavoro finale devono essere concepiti di conseguenza.

Nella nota complessiva la nota del campo di qualificazione «cultura generale» mantiene la ponderazione almeno del 20 % (cpv. 3). In casi particolari la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro hanno la possibilità di aumentare tale percentuale.

Art. 6 Calcolo della nota del campo di qualificazione «cultura generale»

L’articolo 6 disciplina il calcolo della nota del campo di qualificazione «cultura generale» e il relativo arrotondamento. D’ora in poi la nota corrisponderà alla nota scolastica di cultura generale nel caso delle formazioni biennali, mentre per le formazioni triennali e quadriennali sarà composta da due note (nota scolastica di cultura generale e nota del lavoro finale) (lett. a e b). Nelle formazioni biennali non è più previsto il lavoro di approfondimento, in quelle triennali e quadriennali viene invece abolito l’esame finale. La nota scolastica acquisisce così più importanza e il lavoro finale (ex lavoro di approfondimento) assume un peso maggiore. Nel campo di qualificazione «cultura generale» delle formazioni triennali e quadriennali la nota scolastica di cultura generale e la nota del lavoro finale hanno la stessa ponderazione.

Le persone in formazione provenienti dall’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale (MP) vengono integrate nelle classi d’insegnamento della cultura generale delle formazioni professionali di base corrispondenti. La lettera c numero 1 disciplina il calcolo della nota per il campo di qualificazione «cultura generale» in caso di passaggio dall’insegnamento per l’ottenimento della MP a quello della cultura generale prima dell’ultimo anno di formazione. In questo caso la persona in formazione ha frequentato l’insegnamento della cultura generale per almeno un semestre prima dell’ultimo anno di formazione. La nota scolastica di cultura generale è data dalle note semestrali disponibili relative all’insegnamento della cultura generale (art. 7). La lettera c numero 2 disciplina il calcolo della nota scolastica di cultura generale nel caso in cui il passaggio dalla MP avvenga nel penultimo semestre

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