Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/16: Revisione totale dell’Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base · 10 pagine

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Il capoverso 2 disciplina il diritto applicabile ai candidati che hanno concluso il campo di qualificazione «cultura generale» in conformità con il diritto anteriore e devono ripeterlo. Alla ripetizione si applica lo stesso diritto previsto per il primo tentativo, ossia il diritto anteriore, a condizione che la ripetizione avvenga prima delle scadenze indicate nel capoverso 4.

Il capoverso 3 disciplina il diritto applicabile alle persone che iniziano una formazione abbreviata dopo l’entrata in vigore dell’Ordinanza e che la portano a termine prima della scadenza indicata nella presente disposizione. Tali persone assolvono la formazione secondo il diritto anteriore ed è in base a quest’ultimo che vengono valutate. In caso di ripetizione si applica il capoverso 2. Il motivo risiede nel fatto che queste persone frequentano le lezioni di cultura generale nelle stesse classi con le persone che assolvono la formazione secondo il diritto anteriore.

Il capoverso 4 disciplina l’ultima applicazione del diritto anteriore per le formazioni di base biennali, triennali e quadriennali con il campo di qualificazione «cultura generale». In sostanza, anche alle persone che iniziano la loro formazione nel 2025 si dà la possibilità di ripetere l’esame due volte secondo il diritto anteriore (durata del tirocinio + 2 anni).

Capoverso 5: per le formazioni professionali di base che si discostano dal diritto anteriore (art. 1 cpv. 2) deve essere creata una disposizione transitoria a parte. Le differenze principali consistono nel fatto che in queste formazioni la cultura generale è totalmente o parzialmente integrata nell’insegnamento delle conoscenze professionali o non esiste un campo di qualificazione specifico. Per adeguare queste formazioni al nuovo diritto è necessaria una revisione delle singole OFor. La scadenza prevista (applicazione delle deroghe per l’ultima volta nel 2037) concede a tutte le parti interessate il tempo sufficiente per la necessaria revisione, comprese le possibilità di ripetizione per i candidati.

Art. 16 Entrata in vigore

L’entrata in vigore dell’Ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2026.

4 Ripercussioni della revisione totale

4.1 Ripercussioni sulla politica formativa

La revisione non comporta alcun cambiamento del sistema formativo né della concezione per sé della cultura generale nella formazione professionale di base. Non comporta ripercussioni neanche sulla politica in materia di formazione.

4.2 Ripercussioni finanziarie

Per gli attori interessati la revisione comporta le ripercussioni finanziarie illustrate qui di seguito.

Cantoni

Poiché la durata dell’insegnamento della cultura generale resta invariata, i Cantoni non dovranno sostenere costi diversi rispetto a quelli previsti dalla regolamentazione precedente. Lo stesso vale per la modifica del campo di qualificazione «cultura generale». A seguito della revisione totale dell’Ordinanza e del programma quadro d’insegnamento, i programmi d’istituto devono essere opportunamente adeguati. A questo proposito sono i Cantoni stessi a definire la procedura e quindi i costi da sostenere.

Confederazione

A seguito dell’abolizione della Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell’insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base, la Confederazione (SEFRI) potrebbe dover sostenere maggiori spese per garantire lo sviluppo periodico della qualità. Tuttavia, si stima che siano di lieve entità e che possano essere affrontate con le risorse finanziarie e umane esistenti o preventivate dalla SEFRI.

4.3 Ripercussioni organizzative

Per gli attori interessati la revisione comporta le implicazioni organizzative illustrate qui di seguito.

Cantoni

139/2012/00059 \ COO.2101.113.5.50031 9/10