Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/16: Revisione totale dell’Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base · 10 pagine
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L’Ordinanza non si pronuncia sull’attuazione della procedura di qualificazione. Ciò non avviene nemmeno nelle OFor. Le norme corrispondenti sono stabilite nelle disposizioni esecutive relative al campo di qualificazione «cultura generale» dei singoli programmi d’istituto.
Art. 11 Calcolo delle note in caso di ripetizione
Il campo di qualificazione «cultura generale» fa parte della procedura di qualificazione con esame finale della formazione professionale di base. La ripetizione di questo campo si basa per analogia sulla disposizione contenuta nella corrispondente OFor.
L’articolo 11 disciplina il calcolo delle note per il campo di qualificazione «cultura generale» in caso di ripetizione. A prescindere se si frequenti di nuovo l’insegnamento ai fini della ripetizione del campo di qualificazione, non è possibile generare una nuova nota scolastica (cfr. spiegazioni sull’art. 8). La nota del campo di qualificazione corrisponde perciò alla nota del nuovo lavoro finale secondo gli articoli 9- 10.
Art. 12 Dispense
Il capoverso 1 lettera a stabilisce che chi ha già concluso una formazione professionale di base e segue una seconda formazione dello stesso livello, cioè una prima e una seconda formazione CFP o una prima e una seconda formazione AFC, è dispensato dal campo di qualificazione «cultura generale». La durata del ciclo AFC è irrilevante. Ciò significa che chi sceglie di frequentare una formazione quadriennale con AFC dopo averne assolta una triennale è dispensato dal campo di qualificazione «cultura generale» nella seconda formazione.
Il capoverso 1 lettera b stabilisce che chi passa dall’insegnamento per l’ottenimento della MP a quello della cultura generale all’ultimo semestre di tirocinio è dispensato dal campo di qualificazione «cultura generale». A queste persone in formazione manca infatti il tempo necessario per preparare accuratamente il lavoro finale (prodotto, presentazione e colloquio). L’insegnamento per l’ottenimento della MP frequentato fino al passaggio all’insegnamento della cultura generale è sempre stato di livello più elevato. Per questi motivi si ritiene giustificata una dispensa.
Secondo il capoverso 2, la decisione in merito ad altri casi spetta ai Cantoni. Per quanto riguarda la prassi e in particolare i criteri che determinano una dispensa, è auspicabile una prassi trasparente, vincolante e uniforme in tutta la Svizzera, che dovrebbe essere perseguita dai Cantoni.
La dispensa dall’insegnamento della cultura generale è riportata nel certificato delle note (cpv. 3).
3.4 Sezione 4: Sviluppo della qualità
Art. 13
La SEFRI è responsabile dello sviluppo e della qualità della cultura generale nella formazione professionale di base. A seguito dell’abolizione della Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell’insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base, l’ordinanza prevede ora che la SEFRI riveda periodicamente, ma almeno ogni sette anni, sia l’ordinanza sia il programma quadro d’insegnamento in relazione agli sviluppi che interessano le competenze da acquisire nella cultura generale (cpv. 1). La revisione periodica analizzerà gli sviluppi in relazione alle competenze da acquisire in questo campo. La SEFRI coinvolge i partner della formazione professionale e tiene conto delle istanze di tutte le regioni linguistiche (cpv. 2). Può avvalersi di esperti per la revisione (cpv. 3).
3.5 Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo
L’articolo 14 dichiara abrogata l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
Art. 15 Disposizioni transitorie
Il capoverso 1 disciplina il diritto applicabile alle persone che hanno iniziato la formazione prima dell’entrata in vigore dell’Ordinanza e che quindi portano a termine il campo di qualificazione «cultura generale» in base al diritto anteriore. Ciò significa che coloro che iniziano la formazione dopo l’entrata in vigore la concludono in conformità con il nuovo diritto. Assolvono il campo di qualificazione «cultura generale» secondo il nuovo diritto anche i candidati al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato ammessi alla procedura di qualificazione con esame finale dopo l’entrata in vigore dell’Ordinanza.
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