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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 55 pagine

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a. 250 000 franchi negli impianti di produzione di biogas e nelle centrali elettriche a legna;

Art. 70 Aliquote

1 Il contributo d’investimento per gli IIR, i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica è determinato nel singolo caso e ammonta al 20 per cento dei costi d’investimento computabili.

2 Il contributo d’investimento per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione è determinato secondo il principio dell’impianto di riferimento sulla base delle aliquote di cui all’allegato 2.3.

Art. 71 Contributo massimo

Il contributo d’investimento non deve eccedere i seguenti importi:

a. 8 milioni di franchi per gli impianti di produzione di biogas e le centrali elettriche a legna;

b. 6 milioni di franchi per gli IIR e i forni per l’incenerimento di fanghi;

c. 1 milione di franchi per gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di discarica.

Titolo prima dell’art. 74

Sezione 4: Procedura di domanda per gli IIR, i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica

Titolo dopo l’art. 80

Sezione 4a: Procedura di domanda per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione

Art. 80a Domanda

1 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’organo d’esecuzione.

2 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste la licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

3 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.3.