Progetto
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 55 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto
a. 250 000 franchi negli impianti di produzione di biogas e nelle centrali elettriche a legna;
Art. 70 Aliquote
1 Il contributo d’investimento per gli IIR, i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica è determinato nel singolo caso e ammonta al 20 per cento dei costi d’investimento computabili.
2 Il contributo d’investimento per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione è determinato secondo il principio dell’impianto di riferimento sulla base delle aliquote di cui all’allegato 2.3.
Art. 71 Contributo massimo
Il contributo d’investimento non deve eccedere i seguenti importi:
a. 8 milioni di franchi per gli impianti di produzione di biogas e le centrali elettriche a legna;
b. 6 milioni di franchi per gli IIR e i forni per l’incenerimento di fanghi;
c. 1 milione di franchi per gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di discarica.
Titolo prima dell’art. 74
Sezione 4: Procedura di domanda per gli IIR, i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica
Titolo dopo l’art. 80
Sezione 4a: Procedura di domanda per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione
Art. 80a Domanda
1 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’organo d’esecuzione.
2 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste la licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.
3 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.3.