Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 54Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12
standard di qualità. Tale verifica dovrebbe essere svolta direttamente dalla Confederazione o da un’istituzione da essa incaricata a tal fine.
• AGRIDEA, la VSB, il SPIA e PA-CPG chiedono inoltre che la Confederazione sia competente per il finanziamento, lo svolgimento uniforme e la documentazione degli esami e che i Cantoni
prendano le decisioni in merito all’esame (superato / non superato). A tale scopo, l’UFAM o l’istituzione che effettua gli esami dovrebbe trasmettere ai Cantoni non solo i risultati documentati degli esami ma anche raccomandazioni per le decisioni al riguardo.
• L’USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono che sia prevista una verifica dell’idoneità all’impiego uniforme a livello nazionale con direttive a livello federale. Bisognerebbe garantire che un cane da protezione del bestiame che ha superato la verifica dell’idoneità all’impiego possa essere impiegato in tutti i Cantoni senza dover ripetere l’esame.
• Il KSOH chiede che siano impiegate e sottoposte a esame tutte le razze di cani da protezione del bestiame. La decisione in merito alla razza dovrebbe essere lasciata al detentore di animali e l’esame dovrebbe essere possibile in qualsiasi momento a partire dai 18 mesi.
Cpv. 4
Nove Cantoni (BE, BL, BS, JU, SG, SZ, TG, ZG, ZH), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un partito (PS), un’associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute,
CacciaSvizzera, oejv.ch e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
Due Cantoni (AG, VS) nonché l’USC e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
Un Cantone (FR) e due conferenze dei Cantoni (COSAC, ASVC) chiedono una revisione sostanziale della norma.
Un Cantone (LU) respinge la norma.
• Due Cantoni (LU, AG) e l’ASVC chiedono che le iscrizioni e la cancellazione delle iscrizioni come «cane da protezione del bestiame riconosciute» nella banca dati dei cani AMICUS siano
effettuate sulla base di criteri e condizioni uniformi (certificati d’esame ufficiali) dai servizi
veterinari cantonali competenti.
• Un Cantone (VD) chiede di aggiungere che l’UFAM sostiene finanziariamente l’impiego di cani da protezione del bestiame, inclusi i cani di altre razze.
• Un Cantone (LU) respinge integralmente la delega ai Cantoni dei compiti relativi all’esame e al riconoscimento dei cani da protezione del bestiame, affermando che non ha senso ripartire questa organizzazione centrale tra 26 Cantoni.
• L’USC e le organizzazioni di simili vedute nonché PA-CPG chiedono di aggiungere nel rapporto esplicativo che il sostegno finanziario per la detenzione deve essere mantenuto anche nel caso di cani che non possono più essere impiegati per motivi di salute.
Cpv. 5
Undici Cantoni (AG, BE, BL, BS, JU, SG, SZ, TG, TI, ZG, ZH), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un partito (PS), un’associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute,
CacciaSvizzera, oejv.ch e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
Un Cantone (VS), una conferenza dei Cantoni (COSAC), un partito (SVPO), un’associazione
mantello (SAB), l’USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten,
Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile, WTS e l’APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
Un Cantone (LU) respinge la norma.
• Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile, il SPIA, PA-CPG e la FSAO chiedono di aggiungere nel rapporto esplicativo che devono essere utilizzati i pannelli realizzati dalla Confederazione per la segnalazione delle zone d’impiego dei cani da protezione del bestiame.
54/81 BAFU-D-DCD83401/958