Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 55Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12
• L’SVPO, l’USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l’APTdaiGP chiedono di aggiungere
che le zone d’impiego dei cani da protezione del bestiame devono figurare nel geoportale
federale e devono anche essere messe a disposizione delle destinazioni turistiche. Inoltre, i detentori di cani da protezione del bestiame dovrebbero essere meglio protetti dalle pretese di terzi in materia di responsabilità per i danni causati da tali cani.
• L’SVPO nonché l’USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono che le comunicazioni siano
effettuate periodicamente e non solo entro il 15 aprile, in quanto la presenza di lupi e di cani da protezione del bestiame può cambiare rapidamente.
• La COSAC chiede di inserire un nuovo capoverso 6 in cui sia spiegato in che misura l’UFAM
promuove finanziariamente la formazione, la detenzione e l’impiego così come l’allevamento di cani da protezione del bestiame.
Art. 10e Controllo della protezione del bestiame e delle api
Otto Cantoni (BE, JU, NE, SG, SZ, TG, VS, ZG), un partito (SVPO), due associazioni mantello (SAB, FSPC), l’USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten,
CacciaSvizzera, Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile, TIR, WTS e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
Dieci Cantoni (AG, AI, AR, FR, GL, GR, OW, TI, UR, ZG), due conferenze dei Cantoni (CDCA,
CGCA), la SSEA e il KSOH accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
Una conferenza dei Cantoni (COSAC), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché la PSA chiedono una revisione sostanziale della norma.
Un Cantone (LU) respinge la norma.
• Nove Cantoni (AG, AI, AR, GL, GR, OW, TI, UR, VD), la CDCA, la COSAC e la GCCA chiedono
di aggiungere «misure ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10c capoverso 2». Tre Cantoni (AG, AR, VD), la CDCA e la COSAC sostengono che la responsabilità per la protezione degli animali dai grandi predatori compete al detentore degli animali o al gestore. Se esiste un piano per la protezione del bestiame a livello di singola azienda approvato dal Cantone, quest’ultimo controlla a campione l’attuazione delle misure ivi contenute.
• Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono di aggiungere alla
fine del periodo «in particolare al verificarsi di ogni episodio di predazione di un animale da reddito». Solo così si eserciterebbe una pressione sufficiente a fare in modo che le misure di protezione siano effettivamente adottate. Poiché le misure di protezione ragionevolmente esigibili costituiscono una condizione necessaria sia per gli abbattimenti che per i risarcimenti, a ogni episodio di predazione di un animale da reddito dovrebbe avere luogo un controllo dell’attuazione delle suddette misure.
• Un Cantone (LU) contesta il fatto che la responsabilità di base per la protezione degli animali sia
delegata in modo inammissibile al detentore di animali. I compiti attribuiti alle autorità in materia di caccia nel contesto dell’agricoltura sarebbero estranei alla materia, rappresenterebbero nuovi compiti e dovrebbero essere interamente finanziati dalla Confederazione. Dal punto di vista giuridico, il controllo dell’attuazione a regola d’arte delle misure volontarie di protezione del bestiame e l’obbligo di provvedere affinché le carenze siano eliminate rapidamente non
costituirebbero compiti di pertinenza dei Cantoni / delle autorità in materia di caccia.
• Un Cantone (VD) chiede di inserire un secondo capoverso relativo ai cani da protezione del
bestiame, in base al quale il Cantone avrebbe la facoltà di revocare il riconoscimento qualora venissero riscontrate carenze da parte del responsabile dell’azienda.
• Il PS chiede che i controlli siano effettuati da esperti indipendenti e privi di conflitti di interessi.
• Il KSOH chiede che la protezione del bestiame sia controllata dal Cantone dopo ogni attacco da
parte di lupi.
55/81 BAFU-D-DCD83401/958