Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine

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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12

• Undici Cantoni (AG, AI, FR, GL, GR, JU, OW, SG, TI, UR, ZH), la CDCA, la COSAC, la CGCA,

l’SVPO, la FSPC, il SAB nonché l’USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare il termine «recintate», in quanto gli animali in un’area aziendale, in stalle (anche stalle di pascolo) o in un’area di uscita sono da considerarsi protetti. Il tipo di recinzione dell’area di uscita non rivestirebbe alcuna importanza ai fini di questa valutazione.

• Un Cantone (TG) chiede che siano riconosciute come situazione protetta solo le superfici

direttamente adiacenti agli edifici dell’azienda. Un Cantone (TI) chiede che le stalle o le aree d’uscita siano collocate al centro dell’azienda.

• Un Cantone (VD) chiede di precisare che gli animali da reddito devono trovarsi nel settore

edificato dell’azienda, in stalle o in aree d’uscita.

• DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf e WTS chiedono di stralciare il capoverso 3, in quanto senza

misure di protezione gli animali da reddito non sono da considerarsi protetti.

• AGRIDEA chiede di aggiungere «o in pascoli con una protezione di base (reti da pascolo a 4 fili,

alte 90 cm)».

Cpv. 4

 Dieci Cantoni (BE, NE, SG, SH, SZ, SO, TG, TI, VS, ZH), una conferenza dei Cantoni (CFP), un partito (PS), un’associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, la SSEA e il KSOH sono favorevoli alla norma.

 Tre Cantoni (AG, NW, ZG) accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.

 Sette Cantoni (FR, AI, GL, GR, UR, OW, VD), la CDCA, la COSAC e la CGCA chiedono una

revisione sostanziale della norma.

• Cinque Cantoni (AI, GL, UR, GR, OW), la CDCA, la COSAC e la CGCA chiedono di integrare il

capoverso con una norma per l’attuazione di misure di protezione del bestiame e d’emergenza secondo un piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda.

• Sei Cantoni (VD, AI, GL, GR, UR, OW), la COSAC e la CGCA chiedono di precisare il concetto di

consulenza in un capoverso aggiuntivo: i Cantoni dovrebbero stabilire i contenuti necessari dei piani di protezione del bestiame secondo il capoverso 4, approvarli ed eseguire il controllo

secondo l’articolo 10e.La CDCA è favorevole a che i piani di protezione del bestiame debbano essere approvati dal Cantone.

• Due Cantoni (FR, VD) chiedono di modificare il capoverso e di aggiungere ulteriori capoversi. Per

esempio, si dovrebbero definire anche misure per le zone al di fuori delle zone di estivazione,

misure d’emergenza per i pascoli nei quali le misure definite all’interno del piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda non sono considerate ragionevolmente esigibili. L’adozione di misure d’emergenza sarebbe da considerarsi ragionevolmente esigibile per le aziende con ovini e caprini (< 10 carichi normali) o prive di infrastrutture o di collegamenti idonei […]. La motivazione risiederebbe nella responsabilità del detentore di animali per l’attuazione del piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda; infatti, se questi non intendesse attuare misure di protezione del bestiame nonostante la presenza di grandi predatori, dovrebbe

assumersene le conseguenze.

• Un Cantone (VD), la CDCA, la COSAC e la CGCA chiedono di definire i concetti di «misure di

protezione» e «misure di protezione ragionevolmente esigibili» e che questi siano poi utilizzati in modo uniforme in tutto il testo dell’OCP.

• Un Cantone (NW) chiede di inserire in quest’articolo un riferimento alla responsabilità della

consulenza agricola cantonale e di stabilire inoltre che i piani di protezione del bestiame devono essere approvati dal Cantone.

• Un Cantone (FR) chiede che i piani di protezione del bestiame debbano essere solo approvati dal

Cantone.

• Un Cantone (AG) chiede che l’attuazione avvenga attraverso i piani di protezione del bestiame a

livello di singola azienda. Qualora non vi siano misure di protezione del bestiame

ragionevolmente esigibili, si dovrebbero definire misure d’emergenza.

• Un Cantone (VD) chiede di precisare la possibilità di proteggere le zone di estivazione.

51/81 BAFU-D-DCD83401/958