Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine
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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12
di 12 branchi di lupi darebbe un segnale totalmente sbagliato soprattutto alla popolazione di montagna. Senza una motivazione tecnica per la popolazione minima di branchi di lupi, lo strumento della regolazione proattiva sarebbe impugnabile dal punto di vista delle convenzioni internazionali.
Un Cantone (NE) sostiene la motivazione senza menzionare una popolazione minima. La CFNP sottolinea che il valore soglia di 12 branchi stabilito nel progetto non poggerebbe su alcuna base o evidenza scientifica. Tale valore soglia si collocherebbe nettamente al di sotto del valore minimo summenzionato, con il conseguente pericolo di minacciare non solo la popolazione di lupi in Svizzera, ma lungo l’intero arco alpino.
Un Cantone (AR) formula la seguente proposta subordinata: «Nell’allegato 3 si deve rinunciare a un valore soglia per il numero minimo di branchi. Le misure contro i lupi devono concentrarsi esclusivamente sull’abbattimento di lupi che a. causano danni agli animali da reddito in greggi o mandrie protette o b. costituiscono una minaccia per l’uomo».
Un valore soglia basso per il numero di branchi in Svizzera non comporterebbe alcun vantaggio riconoscibile. L’obiettivo dovrebbe essere esclusivamente quello di proteggere gli animali da reddito mediante l’attuazione coerente della protezione del bestiame e di eliminare i lupi che eludono la protezione del bestiame o che minacciano le persone. Valori soglia bassi e un basso numero di branchi aumenterebbero enormemente la pressione sui Cantoni e sulle
amministrazioni della caccia anche laddove obiettivamente non sussistano danni al bestiame protetto né minacce per l’uomo. I valori soglia comporterebbero un onere sproporzionato per i Cantoni.
• Un Cantone (BE) chiede che la popolazione minima nelle cinque regioni sia stabilita
complessivamente sulla base della popolazione minima di branchi di lupi scientificamente
fondata, tenuto conto di una distribuzione regolare. Una definizione scientificamente fondata della popolazione minima sarebbe indispensabile ai fini di un’esecuzione ordinata e ampiamente sostenuta, in particolare a maggior ragione perché i valori definiti sono inferiori alle cifre minime elaborate nell’ambito della WISO della Convenzione delle Alpi per garantire la conservazione di una popolazione alpina in grado di sopravvivere a lungo termine. La popolazione minima di 12 branchi definita nell’ordinanza non sarebbe comprensibile e rimarrebbe inspiegata.
• Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono una popolazione
minima di 40 branchi di lupi e formulano una proposta per la loro distribuzione regionale. Essi si chiedono se l’indicazione di una popolazione minima sia a tutti gli effetti necessaria, visto che dovrebbero essere totalmente eliminati solo i branchi di lupi che minacciano di causare gravi danni. Una politica di abbattimento per quote non sarebbe conforme alla legge.
• Il SAB nonché l’USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di abbassare i valori soglia da
12 a sette branchi. Nelle aree più piccole dovrebbe essere ammesso un solo branco, e due branchi in quelle più grandi.
• L’SVPO osserva che quattro branchi di lupi in tutta la Svizzera sarebbero sufficienti.
• Il GLS, l’AFS, Bergwaldprojekt e l’AFS osservano che la fissazione di un numero minimo di
branchi non sarebbe necessaria e che tale numero, se utilizzato implicitamente come valore obiettivo, sarebbe troppo basso. Si dovrebbe tenere conto delle evidenze ottenute dalla biologia della fauna e l’OCP dovrebbe attenersi rigorosamente alla Costituzione federale, alla LCP e alla Convenzione di Berna.
• DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf e WTS chiedono di stralciare l’allegato 3 per mancanza di basi
legali.
• Cinque Cantoni (AI, GL, GR, UR, OW) e la CGCA chiedono di designare i Cantoni di montagna
VS, TI e GR come «regioni di presenza del lupo» specifiche o come compartimenti a sé stanti. Non vi sarebbe alcuna giustificazione tecnica per accorpare Cantoni la cui superficie è di gran lunga superiore a quella occupata da un branco di lupi.
• Un Cantone (AG) chiede di modificare i confini dei compartimenti I e III sulla base delle regioni
biogeografiche della Svizzera. Il Cantone di Argovia verrebbe così a trovarsi in due compartimenti (I e III).
64/81 BAFU-D-DCD83401/958