Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine
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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12
• Un Cantone (SG) chiede di aggiungere «SG» all’elenco del compartimento V (in virtù della parte
sudorientale del Cantone).
• Due conferenze dei Cantoni (CDCA e COSAC) chiedono di definire regioni specifiche per i
Cantoni con un’elevata presenza di lupi. I Cantoni dei Grigioni e del Vallese dovrebbero costituire ognuno una regione specifica, in quanto il coordinamento in comportamenti dà luogo a oneri amministrativi che potrebbero essere evitati.
• La CDCA osserva che la definizione di cinque regioni per la regolazione (secondo l’all. 3 OCP)
non sarebbe idonea alla pratica per i grandi Cantoni (con presenza di lupi).
Allegato 4 Corridoi faunistici d’importanza sovraregionale
Dodici Cantoni (BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SG, SZ, VS, VD, ZG), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, la Stazione ornitologica svizzera e
BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
Tre Cantoni (BE, TG, ZH), un’associazione mantello (FSPC) e la STVT accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
• Un Cantone (ZH) chiede che ulteriori corridoi faunistici finora classificati come regionali siano
inseriti come corridoi d’importanza sovraregionale in virtù della loro funzione chiave per
l’interconnessione (i corridoi regionali n. 15, 29, 41, 44). Un Cantone (TG) chiede che il corridoio faunistico d’importanza regionale TG-12 sia inserito come corridoio d’importanza sovraregionale nell’allegato 4 e nell’inventario.
• La FSPC chiede che per i corridoi d’importanza sovraregionale si tenga conto anche dei
proprietari di boschi e dei settori forestali.
• La STVT osserva che i corridoi faunistici dovrebbero essere privi di ostacoli, utilizzabili per le
relative specie e collegati tra loro; nella pianificazione e nel controllo bisognerebbe coinvolgere dei biologi della fauna. I corridoi isolati vanificherebbero la finalità degli stessi.
OBAF – art. 5 Protezione delle specie
Cpv. 1 lett. fbis
Quattro Cantoni (NE, SZ, VD, ZG), un partito (PS), un’associazione mantello (SAB), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, BoscoSvizzero e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
Sette Cantoni (AG, BE, BL, BS, LU, SG, VS), tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, ASVC), un partito (SVPO), un’associazione mantello (FSPC), l’USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l’APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
• La CDCA, la COSAC, l’USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l’APTdaiGP chiedono di
inserire un nuovo numero: «sorveglianza di greggi e mandrie di animali da reddito o verifica delle misure di protezione del bestiame». Con la presenza del lupo, la sorveglianza delle recinzioni per la protezione del bestiame avrebbe acquisito enorme importanza. La continuità della protezione delle recinzioni dovrebbe essere verificata mediante controlli regolari a brevi intervalli. Senza l’impiego di droni, un simile controllo quotidiano non sarebbe possibile sugli alpeggi estesi.
• Quattro Cantoni (AG, BL, BS, SG) e l’ASVC osservano che le misure ordinate in relazione alla
lotta contro le epizoozie non sarebbero soggette ad alcun divieto. Un Cantone (LU) chiede di aggiungere in tutte le lettere «non si applica per la lotta contro le epizoozie altamente
contagiose». Tale eccezione sarebbe necessaria qualora nell’ambito della lotta contro le
epizoozie vi fosse la necessità, per esempio, di utilizzare droni per la ricerca di cadaveri di cinghiali.
• Un Cantone (BE) chiede, in merito al numero 4, che le riprese di foto e video debbano avvenire
nell’interesse pubblico e in funzione della zona protetta. La formulazione «nell’ambito di una manifestazione autorizzata» andrebbe stralciata. Un Cantone (VS) chiede di stralciare il
65/81 BAFU-D-DCD83401/958