Progetto

Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

«$$e-seal» «$$QrCode»

Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 17 capoverso 3 della legge federale del 17 marzo 20231 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità

(LMeCA),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di aiuti finanziari volti a promuovere progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico conformemente all’articolo 17 LMeCA.

Sezione 2: Condizioni, calcolo e durata

Art. 2 Condizioni per la promozione

1Gli aiuti finanziari possono essere concessi a progetti di digitalizzazione che:

a. presentano un’importanza particolare per la trasformazione digitale della società e dell’economia, segnatamente perché:

1. hanno un carattere esemplare,

2. rafforzano la sovranità digitale della Svizzera o

3. presentano un nesso con la Strategia Svizzera digitale;

b. apportano un valore aggiunto essenziale per la società o per l’economia, segnatamente perché:

1. rafforzano la coesione fra i gruppi di popolazione,

2. promuovono la parità fra i sessi,

1 RS 172.019

2024-... «%ASFF_YYYY_ID»