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Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 6 pagine
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Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 17 capoverso 3 della legge federale del 17 marzo 20231 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità
(LMeCA),
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di aiuti finanziari volti a promuovere progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico conformemente all’articolo 17 LMeCA.
Sezione 2: Condizioni, calcolo e durata
Art. 2 Condizioni per la promozione
1Gli aiuti finanziari possono essere concessi a progetti di digitalizzazione che:
a. presentano un’importanza particolare per la trasformazione digitale della società e dell’economia, segnatamente perché:
1. hanno un carattere esemplare,
2. rafforzano la sovranità digitale della Svizzera o
3. presentano un nesso con la Strategia Svizzera digitale;
b. apportano un valore aggiunto essenziale per la società o per l’economia, segnatamente perché:
1. rafforzano la coesione fra i gruppi di popolazione,
2. promuovono la parità fra i sessi,
1 RS 172.019
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