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Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 6 pagine

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Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento

di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico «%ASFF_YYYY_ID»

2Se le condizioni sono soddisfatte, esso inoltra per consultazione la domanda alla giuria di esperti.

Art. 7 Valutazione dei progetti

Sulla base delle raccomandazioni della giuria di esperti, il settore TDT della CaF valuta i progetti con un punteggio secondo i criteri e le ponderazioni seguenti:

a. il valore aggiunto prevedibile per la società o per l’economia secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b (40 per cento);

b. il contributo prevedibile del progetto a uno dei temi centrali della Strategia Svizzera digitale dell’anno in corso o dei due anni precedenti (20 per cento);

c. il potenziale per l’ulteriore utilizzo dei risultati secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera d (20 per cento);

d. il carattere innovativo del progetto secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e (10 per cento);

e. l’impatto prevedibile del progetto in rapporto all’ammontare dell’aiuto finanziario richiesto (10 per cento).

Art. 8 Decisione sulla concessione di aiuti finanziari

1Il settore TDT della CaF decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

2A tale scopo allestisce una graduatoria dei progetti presentati basandosi sul punteggio ponderato ottenuto secondo l’articolo 7. In caso di parità di punti, viene classificato più in alto nella graduatoria il progetto che, nella successione dei criteri di cui all’articolo 7, ottiene per un criterio il punteggio più alto prima degli altri.

3Sulla base della posizione occupata nella graduatoria, il settore TDT della CaF attribuisce a ogni progetto una quota percentuale massima dell’aiuto finanziario ai costi di progetto computabili. Ai progetti posizionati in alto nella graduatoria spetta una quota percentuale più alta o uguale a quella dei progetti più in basso nella graduatoria.

4Gli aiuti finanziari previsti corrispondono sempre alla quota percentuale attribuita o, se è stato richiesto un aiuto finanziario inferiore, all’ammontare dell’aiuto finanziario richiesto. Qualora gli aiuti finanziari superino complessivamente i mezzi disponibili, le domande classificate in basso nella graduatoria vengono respinte.

5Viene emessa una decisione formale.

6Non sussiste alcun diritto alla concessione di un aiuto finanziario conformemente alla presente legge.

Sezione 4: Giuria di esperti

Art. 9 Composizione

1La giuria di esperti si compone di: