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Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 6 pagine

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Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento

di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico «%ASFF_YYYY_ID»

a. almeno tre rappresentanti dei dipartimenti;

b. al massimo cinque esperti esterni.

2La rappresentanza dei dipartimenti nella giuria di esperti avviene secondo il principio di rotazione. I dipartimenti designano essi stessi i loro rappresentanti. L’attività di queste persone deve avere un nesso con la digitalizzazione dei compiti delle autorità.

3Il cancelliere della Confederazione nomina gli esperti esterni.

4Donne e uomini devono essere rappresentati nella giuria di esperti almeno nella misura del 40 per cento ciascuno.

Art. 10 Durata del mandato e indennizzo

1I membri della giuria di esperti sono nominati per una durata di due anni; gli esperti esterni possono essere nominati anche soltanto per un anno. I membri possono essere rieletti, ma la loro permanenza in seno alla giuria di esperti è limitata a sei anni al massimo.

2Gli esperti esterni sono indennizzati secondo le disposizioni concernenti l’indennizzo dei membri delle commissioni extraparlamentari di cui al capitolo 2 sezione 1d dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). Sono classificati nella categoria d’indennizzo G1.

Art. 11 Organizzazione

1La giuria di esperti si organizza da sé. Il settore TDT della CaF ne approva il regolamento interno.

2Il cancelliere della Confederazione nomina il presidente della giuria di esperti.

3Il settore TDT della CaF dirige la segreteria della giuria di esperti.

Sezione 5: Versamento dell’aiuto finanziario, rendicontazione e controllo

Art. 12 Versamento degli aiuti finanziari

1Il settore TDT della CaF versa gli aiuti finanziari in rate.

2La prima rata ammonta al massimo al 60 per cento dell’aiuto finanziario attribuito ed è versata il più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti.

3L’ultima rata è versata non appena i risultati sono pubblicati secondo i requisiti elencati nell’articolo 13.

4Prima del versamento di ogni rata, i beneficiari devono confermare nuovamente per scritto di non essere sostenuti mediante altri strumenti di promovimento della Confederazione. In caso contrario, gli aiuti finanziari sono soppressi; le somme già versate vanno restituite.

2 RS 172.010.1