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Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 6 pagine
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Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento
di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 3: Procedura
Art. 5 Domanda
1Gli aiuti finanziari sono concessi, su domanda, dal settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF).
2Le domande di aiuti finanziari vanno inoltrate entro il 31 ottobre.
3La domanda deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
a. dati di contatto dei richiedenti;
b. una descrizione del progetto, compresi l’obiettivo e la pianificazione globale con le tappe essenziali della fase di sviluppo e messa a punto;
c. una motivazione che illustra in quale misura il progetto adempie le condizioni per la promozione di cui all’articolo 2;
d. indicazioni in merito al contributo che il progetto fornisce a uno dei temi centrali della Strategia Svizzera digitale dell’anno in corso oppure dei due anni precedenti;
e. indicazioni concernenti le modalità di pubblicazione dei risultati ai fini della loro libera utilizzazione;
f. i costi complessivi del progetto, in particolare i costi della fase di sviluppo e messa a punto, un business plan, una pianificazione della liquidità;
g. l’ammontare dell’aiuto finanziario richiesto;
h. indicazioni concernenti partenariati di progetto e la partecipazione finanziaria di terzi;
i. un’autodichiarazione in cui si attesta che il progetto non ha ricevuto sino a quel momento alcun sostegno proveniente da altri strumenti di promovimento della Confederazione e che per la durata del sostegno concesso non ne accetterà di simili;
j. indicazioni concernenti altre domande pendenti di sostegno da parte della Confederazione o dei Cantoni;
k. indicazioni concernenti la fattibilità giuridica, economica e tecnica del progetto;
l. una stima dei principali rischi del progetto, delle misure adottate o previste per ridurre i rischi nonché per garantire il finanziamento del progetto una volta terminata la fase di sviluppo e messa a punto.
4Il settore TDT della CaF può richiedere indicazioni e documenti supplementari se ciò è necessario per la valutazione del progetto.
Art. 6 Verifica delle condizioni per la promozione
1Il settore TDT della CaF verifica se la domanda soddisfa le condizioni per la promozione di cui all’articolo 2.